L’INPS, con messaggio n. 1901 del 23 maggio 2023  fornisce indicazioni operative circa le modifiche apportate dal recente decreto-legge “lavoro” (d.l. n.48/2023) alle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali.

L’art. 23 del DL n. 48/2023, ha corretto la norma che prevedeva sanzioni amministrative particolarmente pesanti per il datore di lavoro (da 10.000 a 50.000 euro) in caso di omesso versamento delle quote di contributi previdenziali a carico del lavoratore, a prescindere dall’entità dell’omissione (art 3, c. 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).

Con la norma in commento, il legislatore  ha stabilito che la misura delle sanzioni irrogabili possa oscillare tra un minimo di una volta e mezza ed un massimo di quattro volte l’importo omesso, legando direttamente l’entità della sanzione al valore dell’omissione contributiva.

Al riguardo il messaggio INPS  precisa che la nuova (più favorevole) disposizione si applica, come richiesto da Confagricoltura, anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 48/2023, ritenendo equiparabile la sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività.

Ne consegue, sul piano pratico, che l’Istituto dovrà procedere, in autotutela, alla rideterminazione degli importi delle sanzioni già notificate ai debitori, applicando i nuovi parametri di legge (tra un minimo di una volta e mezza ed un massimo di quattro volte l’importo omesso) anche nelle ipotesi di pagamento in forma rateale.