Il 22  novembre 2017 è stato emanato un DM (entrato in vigore il 5 gennaio 2018) che aggiorna la disciplina antincedio relativa all’installazione e l’esercizio dei contenitori-distributori mobili fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso provato, di capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi.

Gli obiettivi di questo DM sono:

  1. a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
  2. b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
  3. c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
  4. d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente;
  5. e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Il nuovo decreto si applica a tutte categorie di cisterne nuove ed esistenti, con queste uniche eccezioni:

  • contenitori-distributori in possesso di dati abilitativi riguardanti anche la sussistenza di requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
  • contenitori-distributori in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o in caso sia stata presentata la SCIA;
  • nel caso siano stati pianificati, o ci siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori laddove il progetto sia stato approvato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il  10 maggio 2018 è stato emanato un ulteriore decreto recante le “Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori – distributori ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”.

In questo decreto si precisa che fino al 18 febbraio 2019 è consentita la commercializzazione e l’installazione dei contenitori-distributori conformi alle specifiche tecniche contenute nel D.M. 19 marzo 1990 (ora abrogato), solo se prodotti prima dell’entrata in vigore del D.M. 22 novembre 2017.

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