Confagricoltura chiede chiarezza sull’applicazione della nuova disciplina per l’installazione di contenitori-distributori di gasolio di capacità geometrica non superiore a 9 mc

In riferimento alle novità introdotte dalla nuova regola tecnica in materia di prevenzione incendi dei contenitori-distributori di gasolio di capacità geometrica fino a 9 mc, Confagricoltura ha provveduto a scrivere alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno (VVFF) per avere chiarimenti sull’applicazione della stessa presso le aziende agricole.

Il settore agricolo, infatti, è particolarmente interessato dalle nuove norme in relazione al fatto che tali distributori presso le aziende agricole seguono, di norma le regole del D.m. 19 marzo 1990 con due casistiche principali: 1) capienza non superiore ai 6 mc; 2) capienza tra 6 mc e 9 mc.

La nuova regola tecnica infatti va ad abrogare il D.M. 19 marzo 1990 e prevede all’art. 4 per i contenitori-distributori esistenti le condizioni per essere esentati dall’adeguamento alla stessa.

In relazione a queste due principali casistiche soprariportate e considerando che a far data dal 22 agosto 2014 è stata introdotta una esenzione  dell’applicazione del D.P.R. 151/2011 (presentazione SCIA) per gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogato, la lettura della nuova norma presenta alcune criticità. Criticità che non vengono chiarite con la circolare esplicativa 1/2018.

In particolare è stato, quindi, chiesto ai VVFF di approfondire i seguenti casi:

  • quella dei contenitori – distributori esistenti di capacità geometrica inferiore a 6 mc senza obbligo di SCIA o nuovi di capacità geometrica inferiore a 6 mc prodotti prima del 5 gennaio e installati prima del 17 febbraio 2019, per chiedere di intervenire per esentare questa fattispecie dall’adeguamento alla nuova regola tecnica o, in alternativa, per individuare quali atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità sono in possesso delle imprese agricole, tali da garantire alle stesse l’esenzione dall’adeguamento alla nuova norma tecnica.
  • quella dei contenitori – distributori esistenti di capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc non in possesso della SCIA, per chiedere conferma sulla corretta interpretazione che consente alle imprese di regolarizzarsi con la presentazione della SCIA entro il 17 febbraio 2019 e la corretta procedura da utilizzare per sanare la situazione, ovvero se il richiedere la Scia permette di rientrare nell’esenzione generale o, in alternativa, se per tali soggetti rimane, comunque, la verifica e adeguamento alla regola tecnica ad eccezione degli aspetti costruttivi ed in particolare del bacino di contenimento.