Si ricorda che le indicazioni fornite nelle risposte agli interpelli costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

Si segnala che la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato le risposte di interpello pervenute ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 81/2008 in materia di:

  • quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull’identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull’obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d’urgenza (Interpello 1/2014);
  • applicazione dell’art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 (Interpello 2/2014);
  • documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente (Interpello 3/2014);
  • applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri (Interpello 4/2014);
  • corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 (Interpello 5/2014);
  • applicazione dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Interpello 6/2014);
  • individuazione dell’impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell’aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l’esecuzione dei lavori (Interpello 7/2014);
  • obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari (Interpello 8/2014);
  • applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni (Interpello 9/2014).

Si ricorda che le indicazioni fornite nelle risposte agli interpelli costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.
Di seguito una sintesi delle risposte relative ai quesiti di maggior interesse per il settore agricolo.
Tutta la documentazione è disponibile al seguente link:
http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx

Interpello 5/2014: corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), delD.Lgs. n. 81/2008 (collaborazione del medico competente: ambito di applicazione)

Quesito: l’Interpellante chiede di sapere il corretto ambito di applicazione della collaborazione del medico competente con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.
Risposta: La Commissione per gli Interpelli, ricordando l’ampliamento d’ambito su questo tema apportato dal D.Lgs 81/008 rispetto al D.Lgs 626/94, ha fornito le seguenti indicazioni.
Il medico competente è obbligato a collaborare, all’effettuazione della valutazione dei rischio, sulla base delle informazioni ricevute dal datore di lavoro. Le suddette informazioni le riceve non solo dal datore di lavoro come previsto dall’art 18 comma 8 del D.Lgs 81/2008, ma le acquisisce di sua iniziativa, attraverso l’adempimento degli obblighi sanciti all’art 25 del decreto in parola, attraverso la visita negli ambienti di lavoro e con la sorveglianza sanitaria.
Quindi il termine “collaborazione” va inteso in maniera attiva, ovvero il medico competente prima di redigere il protocollo sanitario deve avere conoscenza dei rischi presenti e quindi collaborare alla valutazione dei rischi.

Interpello 9/2014 – applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni.

Quesito: l’Interpellante chiede di sapere l’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 81/2008
Risposta: La Commissione per gli Interpelli, ricordando che il comma 6 dell’art 53 del D.lgs 81/2008 reca la vigenza delle disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici fino a 6 mesi dopo l’emanazione del decreto ministeriale relativo al SINP (Sistema Informativo nazionale per le prevenzione), ritiene che  – in attesa dell’emanazione del predetto decreto – sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso. Il suddetto registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1998 (modificato dal DM 5 dicembre 1996), vidimato presso l’ASL competente per territorio, salvo nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro. La mancata vidimazione comporta la sanzione amministrativa prevista all’art 89, comma 3 del D.Lgs 626/94.

Tenuta del registro infortuni

Si ricorda che l’obbligo di tenuta del registro infortuni si applica a tutte i datori di lavoro, pubblici e privati che impiegano lavoratori come definiti all’art 2, lett a del D.Lgs 81/2008, ossia un prestatore di lavoro che «indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito del l ’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari ». Inoltre, ricadono nel campo applicativo, anche quelle fattispecie nelle quali sono impiegati soggetti equiparati ai lavoratori, come, tra gli altri, i soci lavoratori, l’associato in partecipazione d’opera di cui all’art. 2549, c.c., i lavoratori a progetto i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro attività nei luoghi di lavoro del committente.

Le aziende senza dipendenti o soci, o a conduzione familiare ne sono esonerate.

In merito alla tenuta e alla vidimazione vige ancora il modello approvato con il DM 12 settembre 1958 (ancora in vigore), che ha istituito il registro infortuni e deve essere vidimato dall’ASL competente per territorio. Tuttavia si segnala che alcune Regioni hanno soppresso l’obbligo di vidimazione (come ad esempio la Lombardia). Il registro va tenuto sul luogo di lavoro, a disposizione degli organi di vigilanza e, nelle attività di breve durata, caratterizzate da mobilità o svolte in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, può essere conservato presso la sede centrale dell’impresa (Ministero del Lavoro, Circolari n. 28/1997 e n. 73/1997). Nel caso di imprese che svolgono prevalentemente attività fuori della propria sede per un periodo non breve, ogni unità produttiva è, invece, obbligata a tenere un proprio registro vidimato dall’ASL territorialmente competente.

Infine, si ricorda che la violazione a cui è associata la sanzione amministrativa di cui all’art 89, comma 3 del D.Lgs 626/94, da 516 a 3098.74 euro, è  in capo al datore di lavoro che non:
“tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all’art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;(D.Lgs. 626/94 Art 4 Comma 5 Lett o)”