L’INAIL ha ufficialmente comunicato l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze di sgravio dei contributi antinfortunistici per l’anno 2014.
Le istanze di sgravio potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica, fino al 3 luglio 2014.
Con la nota interna del 28 maggio u.s., l’INAIL ha comunicato che dal 3 giugno 2014 sono aperti i termini per la presentazione, da parte dei datori di lavoro agricolo in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, delle apposite istanze telematiche di riduzione dei contributi antinfortunistici per l’anno 2014.
Come si ricorderà tale riduzione, disposta dall’art. 60 della legge n.247/2007, spetta ai datori di lavoro agricolo attivi da almeno due anni che:
- siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal d.lgs. n.626/1994 e successive modificazioni (e dunque dal d.lgs. 81/2008) e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- abbiano adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
- non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano stati destinatari dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (sospensione dell’attività imprenditoriale).
Lo sgravio è concesso nel limite di un plafond annuo di 20 milioni di euro ed è pari ad una percentuale determinata di anno in anno (non superiore al 20 per cento dei contributi antinfortunistici dovuti) sulla base del numero di aziende aventi diritto.
La procedura individuata dall’INAIL è analoga a quella già in vigore per le imprese di altri settori produttivi e richiede la presentazione, in via telematica, di un’apposita richiesta di ammissione al beneficio secondo le indicazioni diramate con la circolare INAIL n.61 del 9 novembre 2012.
Con riferimento all’anno in corso (2014), l’istanza telematica per l’applicazione delle sgravio in oggetto dovrà essere presentata nel periodo tra il 3 giugno ed il 3 luglio 2014 (non rileva in alcun modo l’ordine cronologico di presentazione delle domande). Sulla base delle istanze presentate e dei controlli effettuati da INPS e INAIL verranno individuate le aziende beneficiarie dello sconto e sarà calcolata la relativa percentuale di riduzione spettante per il 2014, che sarà fissata con successiva determina del Presidente dell’IINAIL. A questo punto le aziende ammesse allo sgravio saranno comunicate all’INPS che computerà la percentuale di sgravio nella contribuzione dovuta per il primo trimestre dell’annualità successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi relativi all’anno oggetto dello sconto. La riduzione contributiva in commento si aggiunge ad eventuali altre riduzioni eventualmente spettanti alle aziende di riferimento.
Da ultimo, vale la pena di precisare che lo sgravio in commento è diverso e distinto dalla riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disposta dall’art. 1, c.128, della legge di stabilità per il 2014 (legge n.147/2013) e attuata con la determina n.67/2014 del Presidente dell’INAIL . Quest’ultima infatti è stata già fissata per l’anno 2014 nella misura del 14,17 per cento e spetta automaticamente (senza necessità di istanza di parte) se l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall’INAIL, risulti inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria di riferimento.