Il Ministero del Lavoro ha emanato una Circolare per fornire indicazioni su come adempiere all’obbligo di adeguamento delle condizioni di sicurezza di motocoltivatori e motozappatrici – già in servizio e di costruzione antecedente al 21 settembre 1996 – nel rispetto dei requisiti previsti dall’Allegato V al D.Lgs. 81/2008. La circolare richiama un documento tecnico INAIL, elaborato in collaborazione alle parti sociali interessate tra cui Confagricoltura.

Si segnala che il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n. 41 del 25 ottobre 2013 recante “Problematiche di sicurezza delle macchine – Adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici”.
La Circolare fornisce indicazioni sull’obbligo di procedere all’adeguamento delle condizioni di sicurezza di motocoltivatori e motozappatrici, nel rispetto dei requisiti previsti dall’Allegato V al D.Lgs. 81/2008. Tale attenzione scaturisce da numerose segnalazioni relative alla rilevanza del fenomeno infortunistico nel settore agricolo e forestale a carico delle macchine in oggetto (Fonte Osservatorio infortuni- aggiornamento al 30 settembre 2013: nel 2013 si sono registrati 58 eventi infortunistici di cui 13 mortali).
Tale obbligo interessa, in questo caso, motocoltivatori e motozappatrici già in servizio e di costruzione antecedente al 21 settembre 1996, data di entrata in vigore della cosiddetta Direttiva Macchine – DPR 459/96 (la Direttiva 98/37/CE è stata sostituita a partire dal 29 dicembre 2010 dalla direttiva 2006/42/CE) che risultano non essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dall’Allegato V al D.Lgs 81/2008.
Secondo la Circolare ministeriale tale diffusa non conformità è dovuta alle notevoli difficoltà che si incontrano nell’adeguamento e alla mancanza di precisi indirizzi tecnici per le differenti tipologie costruttive che caratterizzano il parco macchine circolante.
INAIL, in proposito, ha coordinato un Gruppo di Lavoro nazionale a cui hanno contribuito sia le Amministrazioni Competenti che le Parti Sociali direttamente coinvolte, inclusa Confagricoltura, elaborando un documento tecnico per l’adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs 81/2008.
Si evidenzia che il Gruppo di lavoro nazionale ha approvato il documento “Adeguamento motocoltivatori e motozappatrici ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V al d.lgs. 81/08” il 4 Luglio 2013; lo stesso è stato avviato per l’iter procedurale previsto dall’art. 2 comma 1 lettera Z del d.lgs. 81/08 per l’ottenimento dello status giuridico di linea guida.
Allo stato attuale il documento INAIL viene ritenuto un valido riferimento tecnico del quale tutti i soggetti possono avvalersi ai fini dell’assolvimento degli adempimenti previsti.
Nel dettaglio il documento individua:
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il campo di applicazione coinvolge le macchine  – utilizzate nel settore agroforestale e per la manutenzione del verde e giardinaggio – di seguito elencate la cui costruzione risale ad una data antecedente al 21 settembre 1996:
1.    motocoltivatori condotti a mano con coltivatori rotativi montati, aventi l’asse di rotazione del coltivatore orizzontale e perpendicolare al senso di avanzamento della macchina;
2.    motozappatrici;
3.    motozappatrici con ruote motrici.
REQUISITI DI SICUREZZA
I requisiti di sicurezza indicati prevedono misure per:
•    la protezione contro il contatto non intenzionale con parti in movimento;
•    la protezione del sistema di avviamento;
•    l’identificazione dei comandi manuali;
•    l’utilizzo di comandi ad azione mantenuta (con e senza spegnimento del motore);
•    la protezione per l’operazione di retromarcia in determinate condizioni;
•    la protezione degli utensili per la lavorazione del terreno;
•    la protezione dalle superfici calde.
CIRCOLAZIONE STRADALE
La circolazione stradale è consentita solo se tali tipologie di macchine risultano omologate  o approvate in un unico esemplare, successivamente alla data del 6 maggio 1997 e munite di certificato di idoneità tecnica.
ASPETTI PROCEDURALI
Nel caso di adeguamenti conformi alle indicazioni tecniche previste nel documento INAIL è  necessario che sia rilasciato dal soggetto che ha effettuato gli interventi tecnici di adeguamento un certificato di conformità (allegato III del documento) e conservato a cura dell’utente.
ALLEGATI

Circolare Adeguamento e Documento INAIL allegato. Click QUI per scaricare (3,3Mb)