Il D.Lgs. 96/2026, in vigore dal 7 giugno, introduce obblighi di trasparenza salariale per tutte le imprese, comprese quelle agricole
Il D.Lgs. 96/2026 recepisce la Direttiva UE 2023/970 e si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, anche part-time e dirigenti. Da subito, ogni annuncio di selezione del personale deve indicare la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista, ed è vietato chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni precedenti. Le lettere di assunzione dei nuovi assunti devono essere integrate con un riferimento esplicito all’art. 6, comma 2, del decreto. Le aziende che applicano il CCNL per operai agricoli e florovivaisti godono di una presunzione di conformità.
Ogni lavoratore può chiedere una volta all’anno i livelli retributivi medi distinti per genere della propria categoria; il datore di lavoro deve rispondere per iscritto entro due mesi. Se emerge un divario pari o superiore al 5% tra retribuzioni maschili e femminili nella stessa categoria, occorre motivarlo con criteri oggettivi oppure correggerlo entro sei mesi. In caso di contenzioso, il superamento di questa soglia può invertire l’onere della prova a carico del datore di lavoro.L’obbligo di reporting all’Organismo di monitoraggio riguarda solo le aziende con almeno 100 dipendenti (prima scadenza: 7 giugno 2027 per le aziende con 150+ dipendenti; 7 giugno 2031 per quelle con 100-149). Le sanzioni per discriminazione retributiva accertata vanno da 250 a 1.500 euro per ogni violazione, con possibile revoca di agevolazioni pubbliche e limitazioni agli appalti
