L’OBBLIGO È SODDISFATTO LASCIANDO IN CAMPO I RESIDUI COLTURALI OPPURE NON LAVORANDO IL TERRENO PER 60 GIORNI CONSECUTIVI

E’ iniziata la raccolta dei prodotti e alcuni agricoltori ci stanno chiedendo come va attuato l’obbligo di copertura del suolo per 60 giorni previsto dalla BCAA6 della Condizionalità.

La norma ha lo scopo di limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e di riduzione della sostanza organica nei terreni destinati a seminativi e a colture permanenti (frutteti e vigneti) e  prevede la copertura vegetale, spontanea o seminata,  per almeno 60 giorni consecutivi all’interno del periodo più sensibile dell’anno, fissato tra il 15 settembre il 15 maggio.

Per ottemperare alla misura gli agricoltori hanno due possibilità alternative:

  1. creare o mantenere la copertura vegetale, che può essere naturale (inerbimento spontaneo) o seminata;
  2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo sensibile (60 giorni dopo la raccolta del prodotto a partire dal 15 di settembre).

Relativamente al primo punto va precisato che per  inerbimento spontaneo si intende l’assenza di lavorazioni che possono compromettere l’inerbimento spontaneo per un periodo di 60 giorni consecutivi. Il grado di copertura vegetale, è scritto nella norma, può infatti presentarsi anche non continuo e non omogeneo. Non tutte le lavorazioni sono però vietate. La norma infatti precisa che sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Sono inoltre ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell’intervallo minimo di copertura.

  • Casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 2115/2021;
  • terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  • semina di colture a perdere per la fauna;
  • lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario approvato dall’autorità competente;
  • a partire dal 1° marzo dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria; 

nel caso di colture sommerse, come il riso.