La disoccupazione agricola è una prestazione a sostegno del reddito concessa agli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli che hanno lavorato per una parte dell’anno. L’indennità è pagata in un’unica soluzione dall’Inps e spetta per un importo pari al 40% della retribuzione di riferimento, per un numero di giornate uguale a quelle lavorate nel settore agricolo ed eventualmente non agricolo nei limiti del parametro annuo di 365 giornate, detratto il 9% per contributo di solidarietà per ogni giornata indennizzata nel limite massimo di 150 giorni. Mentre per gli operai agricoli a tempo indeterminato la misura dell’indennità è pari al 30% della retribuzione effettiva.

A chi spetta la disoccupazione agricola
La disoccupazione agricola è un’indennità pagata direttamente dall’Istituto ai lavoratori impiegati nel settore agricolo.
Pertanto i lavoratori per accedere all’indennità di disoccupazione agricola devono essere inquadrati come:
•    operai a tempo determinato;
•    operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per un certo periodo dell’anno;
•    lavoratori agricoli che si dimettono per giusta causa.

Lavoratori esclusi
La disoccupazione agricola non spetta a:
•    lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
•    lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
•    lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
•    lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione:
–    le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri);
–    coloro che si dimettono per giusta causa.
•    lavoratori che hanno presentato la domanda di disoccupazione agricola oltre la scadenza.

Disoccupazione agricola requisiti
L’indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli con i seguenti requisiti:
1) iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli relativi all’anno per il quale viene richiesta l’indennità, oppure aver svolto attività di lavoro dipendente agricolo con qualifica di operaio a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione.
2) almeno due anni di anzianità assicurativa (iscrizione negli elenchi nominativi per un altro anno oltre quello cui si riferisce la richiesta di prestazione; in alternativa, un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola prestata anteriormente al biennio solare precedente la domanda.
3) almeno 102 contributi giornalieri versati per attività dipendente agricola ed eventualmente non agricola nel biennio solare precedente la domanda. Ai fini del calcolo dei contributi, vengono considerati anche i contributi figurativi versati nel biennio precedente, come periodo di maternità obbligatoria o congedo parentale.

Quando fare domanda di disoccupazione agricola 2016? Scadenza
La domanda di indennità di disoccupazione agricola 2016 deve essere presentata entro il 31 marzo 2016, pena la decadenza dal diritto.
Nel momento della compilazione della domanda di disoccupazione agricola, il lavoratore deve indicare la modalità di pagamento dell’indennità, mediante accredito su conto corrente bancario o postale e il codice IBAN deve coincidere con il nome del richiedente la prestazione.

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