L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.
La prestazione spetta a:
- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
- dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
L’indennità di disoccupazione agricola è per gli OTD pari al 40% della retribuzione media giornaliera e si calcola per un numero di giornate pari a quelle lavorate per un massimo di 180. Dopo aver calcolato l’indennità l’INPS trattiene il 9% quale contributo di solidarietà, fino a un massimo di 150 giorni indennizzati.
Requisiti per la disoccupazione:
- Aver lavorato per un totale di almeno 102 giornate nel biennio 2019|2020
Le giornate possono essere lavorate anche in altri settori, purchè la prevalenza nel biennio sia in agricoltura. - Far valere un’anzianità assicurativa di almeno 2 anni o due anni di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli (2019 e 2020)
oppure
- In assenza del biennio, essere iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli nell’anno 2020 ed avere almeno un contributo settimanale coperto da assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra-agricolo negli anni precedenti (2016-2017-2018- 2019)
Si invitano i Datori di Lavoro a segnalare ai propri lavoratori la possibilità di rivolgersi ai nostri uffici per l’invio della domanda entro il 31 marzo 2021.
Contestualmente alla disoccupazione può essere richiesto l’ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE presentando i redditi del nucleo familiare 2018 e 2019 e i dati anagrafici dei familiari.
Per informazioni rivolgersi alla sede del Patronato Enapa presso Confagricoltura
Si allega una scheda riepilogativa.