Il “REVERSE CHARGE” o INVERSIONE CONTABILE è quella particolare modalità di applicazione IVA in base alla quale il prestatore di un determinato servizio o il venditore di un determinato bene emette la relativa fattura  senza applicazione dell’IVA, indicando in fattura la dicitura “inversione contabile” (art. 17, comma 6 del DPR n° 633/72); il committente del servizio o il cessionario del bene, che deve essere titolare di partita IVA, deve integrare la fattura applicando l’aliquota IVA vigente; a questo punto registra la fattura sia sul registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse: nella liquidazione dell’IVA tale importo risulterà quindi sia nell’IVA a debito che in quella a credito. In sostanza, nei casi previsti dalla legge – che riguardano solo operazioni tra titolari di partita IVA – gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA debbono essere adempiuti dal committente del servizio o dal cessionario del bene in luogo del prestatore del servizio o del cedente del bene.
Facciamo presente che, con l’applicazione dell’inversione contabile molte aziende agricole, in particolare quelle in regime speciale IVA, si troveranno a dover effettuare versamenti IVA che prima non facevano perché l’IVA la pagavano al fornitore del servizio.

Quali sono i nuovi casi in cui si applica l’inversione contabile?La Legge n° 190/2014 (cosiddetta legge di stabilità) ha esteso questa particolare modalità di applicazione dell’IVA a nuove casistiche nel settore edile, energetico, nonché alla cessioni di pallets usati, con decorrenza 1° gennaio 2015.
I servizi e i beni interessati all’inversione contabile sono i seguenti:
1.    Servizi di pulizia riguardanti edifici; per edifici si intendono i fabbricati sia ad uso abitativo che strumentale; rimangono pertanto esclusi i servizi relativi a terreni, giardini, parcheggi, piscine etc.
2.    Servizi di demolizione riguardanti edifici.
3.    Servizi di installazione di impianti riguardanti edifici; le installazioni di impianti comprendono: impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento, di condizionamento, di distribuzione del gas, ascensori,  isolamento termico/acustico, etc.; devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.
4.    Servizi di completamento di edifici: comprendono intonacatura, stuccatura, posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, rivestimento pavimenti, tinteggiatura (quindi anche opere di ordinaria e straordinaria manutenzione).
5.    Cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori: la fattispecie comprende la cessione di energia elettrica al GSE da parte delle aziende agricole titolari di impianti fotovoltaici o di biogas.
6.    Cessioni  di bancali di legno (pallets) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (in sostanza di pallets usati).

Le aziende associate di Confagricoltura Treviso, quando ricevono fatture senza applicazione dell’IVA, in quanto trattasi di operazione soggetta a “Reverse Charge”, devono recapitarle con urgenza presso i nostri uffici per consentire la tempestiva registrazione, l’integrazione IVA e l’eventuale versamento dell’imposta entro i termini, senza incorrere nelle pesanti sanzioni previste per l’effettuazione tardiva di tali operazioni. Inoltre, qualora le fatture riguardino servizi di tipo edilizio, è importante che l’azienda chieda al prestatore del servizio di indicare l’aliquota IVA applicabile (in quanto la stessa può variare dal 10 al 22%).
N.B. Conservare la busta di ricevimento.