L’Inps, con la Circolare n. 91 del 30 giugno 2021, ha pubblicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti dagli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e dai Coltivatori Diretti (CD) per l’annualità 2021.
Come ogni anno l’INPS comunica gli importi della contribuzione illustrandone le modalità di calcolo.
Anche per l’anno 2021, i lavoratori autonomi con oltre 65 anni e già titolari di una pensione INPS, possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti. Invariato il contributo di maternità e quello per la copertura INAIL per CD.
Resta immutata l’entità del contributo di maternità dovuto dalle unità attive iscritte alla gestione dei Coltivatori Diretti (7,49 euro) ed il contributo dagli stessi dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fissato nella misura di: 768,50 euro per le aziende ubicate in zone normali; 532,18 euro per le aziende ubicate in zone svantaggiate e montane.
In relazione alla quota-premio per assicurazione INAIL, nella Circolare viene evidenziato che il Decreto del Ministro del Lavoro del 23/03/2021 ne ha fissato la riduzione nella misura del 16,36%, pertanto, tale riduzione dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL. Somme dovute per il 2021.
I termini di pagamento fissati ordinariamente in quattro rate di pari importo da effettuarsi entro:
- 1° rata 16 luglio 2021;
- 2° rata 16 settembre 2021;
- 3° rata 16 novembre 2021;
- 4° rata 16 gennaio 2022;
quest’anno subiranno una rimodulazione per effetto dell’esonero contributivo per i mesi di gennaio e febbraio 2021 (esclusi i premi INAIL) conseguente ai provvedimenti COVID-19 in favore della filiera.
Come già comunicato il versamento del 16 luglio è rinviato ed il nuovo termine dovrà quindi essere comunicato dall’INPS con un apposito messaggio.
L’INPS, infine, ha ricordato che ai Coltivatori Diretti (CD) e agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) di età inferiore ai quarant’anni, che si iscrivono alla previdenza agricola per attività iniziate dal 01/01 al 31/12/2021, è concesso l’esonero dal versamento del 100% della contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), per un periodo massimo di ventiquattro mesi.