Principali misure che interessano il settore agricolo.

Con la pubblicazione nella G.U. n. 302 della L. 27/12/2013 n. 147 diventano ufficiali le norme contenute nella Legge di Stabilità per il 2014 che si compone di un solo articolo, suddiviso in 749 commi. Si fornisce un primo commento delle disposizioni che interessano le imprese agricole.

Imposta unica comunale (IUC) – art. 1 c. 639 – 708

Il nuovo tributo comunale si compone di tre tipi di imposte e tasse che hanno ad oggetto gli immobili: l’IMU, che ha come presupposto il possesso dell’immobile, la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) collegata alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali e la TARI (Tassa rifiuti) diretta al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 IMU (Imposta municipale propria)

L’imposta municipale propria continuerà ad applicarsi a regime, dal 2014, anche al settore agricolo, in base alla disciplina stabilita dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, con alcune importanti novità, che consistono:

a) nella riduzione dei moltiplicatori da applicare al reddito dominicale dei terreni, già rivalutato nella misura del 25%, da 110 a 75, relativamente ai terreni posseduti e condotti da IAP o coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola, (tra cui, si ricorda, sono comprese le società agricole in possesso della qualifica IAP e i soci delle società di persone, in possesso di una delle predette qualifiche, che continuano in qualità di soci a coltivare il fondo), mentre resta fermo il moltiplicatore di 135 negli altri casi;

b) nell’esclusione dall’imposta dei fabbricati rurali strumentali, di cui all’art. 13, c. 8, del D.L. n. 201/2013. Si ricorda, che al fine di individuare la categoria di detti immobili deve farsi riferimento all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557/93 conv. in L. n. 134/1994, in base al quale la strumentalità è riconosciuta in relazione al carattere oggettivo dell’utilizzo del fabbricato per l’esercizio delle attività agricole ex art. 2135 c.c., al di là delle qualifiche soggettive del titolare dell’impresa agricola (proprietario, affittuario, IAP, CD, ecc.).

[pullquote-left]L’imposta risulta, invece, dovuta per i fabbricati rurali abitativi a prescindere dal luogo di ubicazione. L’applicazione dell’IMU in base alle regole di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, rende, altresì salva, l’esenzione dall’imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari ex art. 7, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992.[/pullquote-left]

Le altre misure che riguardano, più in generale, l’IMU dal 2014 sono:

  1. l’esclusione dall’imposta delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, fatta eccezione per quelle che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si ricorda che per abitazione principale s’intende l’immobile in cui è stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare;
  2. la possibilità per i comuni di equiparare all’ abitazione principale: l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata; l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti , sempre a condizione che non risulti locata; l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, con la limitazione che l’agevolazione opera fino a concorrenza della quota di rendita iscritta in catasto non eccedente il valore di 500 euro, ovvero nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro.

L’IMU non si applica, inoltre, agli immobili appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ai fabbricati destinati ad alloggi sociali, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e agli immobili posseduti e non concessi in locazione dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, ecc.

A valere dall’anno 2013, l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 30 per cento del suo ammontare, per il 2013, e del 20 per cento a partire dal 2014. L’imposta non è deducibile, invece, dall’IRAP. Con effetto sempre dal periodo d’imposta 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune in cui è ubicata l’abitazione principale, concorre alla base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50 per cento.

 TASI (Tassa sui servizi indivisibili)

La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, come definita ai fini IMU, di aree scoperte, nonché di aree edificabili a qualsiasi uso adibiti. La base imponibile è la stessa dell’IMU (rendite catastali rivalutate, moltiplicatori, ecc.), mentre l’aliquota di base è pari all’1 per mille. I comuni possono ridurre l’aliquota fino ad azzerarla ovvero aumentarla con il limite per cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non possono superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima stabilita per l’IMU (10,6 per mille o le altre minori aliquote previste per alcune tipologie di immobili) e, comunque, per il 2014, l’aliquota TASI non può eccedere il 2,5 per mille. L’aliquota per i fabbricati rurali strumentali non può eccedere, in ogni caso, la misura dell’1 per mille.

I comuni possono stabilire riduzioni ed esenzioni per talune categorie di immobili tra cui i fabbricati rurali ad uso abitativo.

Soggetti passivi del tributo sono sia il titolare del diritto reale sull’immobile, sia, se diverso, l’occupante dello stesso. Quest’ultimo è tenuto al pagamento nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’importo dovuto. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale sull’immobile.

 TARI (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti)

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La disciplina ricalca quanto previsto dalle precedenti normative delle tasse sui rifiuti (TARES, TARSU, TIA).

La superficie delle unità immobiliari (compresi i fabbricati strumentali ad uso agricolo classificabili in D10) assoggettabile a TARI è quello calpestabile; nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.

La legge 147/2013 concede ai comuni un ampio spazio regolamentare, per la disciplina della IUC ed, in particolare, in materia di TARI e TASI per le quali è previsto che i comuni possano stabilire i criteri per la determinazione delle tariffe, la disciplina delle riduzione tariffarie, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e l’individuazione dei servizi indivisibili.

 Reintroduzione del diritto di opzione per la determinazione del reddito agrario per le società agricole – art. 1, c. 36

Il comma in esame abroga, a far data dall’01/01/2014, i commi 513 e 514 della L. n. 228/2013 che avevano abrogato, a loro volta, con effetto dall’ 01/01/2013, i commi 1093 e 1094 della L. n. 296/2006, con i quali veniva concesso alle società agricole nella forma di Srl, Snc, Sas e cooperative, che rispettavano il requisito sostanziale dell’esercizio esclusivo delle attività agricole, ex art. 2135 del c.c., e quello formale dell’indicazione, nella ragione/denominazione sociale, della dizione “Società agricola”, di esercitare l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale, a norma dell’art. 32 del TUIR, nonché di considerare imprenditori agricoli le società, costituite da imprenditori agricoli, che svolgevano le attività connesse di trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione esclusivamente sui beni ceduti dai soci. Peraltro, le stesse disposizioni consentivano alle società che avevano già esercitato l’opzione per il reddito catastale, entro il periodo d’imposta 2012, di “prolungare” anche per gli anni 2013 e 2014, l’applicazione della determinazione del reddito su base catastale.

L’abrogazione dei commi 513 e 514 dall’01/01/2014, con il riacquisto di efficacia dei commi 1093 e 1094 della L. n. 296/2006 dalla stessa data, producono, tuttavia, la conseguenza di non consentire alle società costituitesi nel corso del 2013 di poter accedere, in via di opzione, al regime catastale. Le stesse società potranno naturalmente procedere all’esercizio dell’opzione a valere dal periodo d’imposta 2014.

 Conferma dell’agevolazione per l’acquisto dei terreni agricoli, ex PPC (piccola proprietà contadina) – art. 1, commi 608 e 609

Come si ricorderà l’art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011, ha disposto, a far data dall’ 01/01/2014, l’applicazione, in luogo delle aliquote dell’imposte di registro vigenti per gli atti traslativi di beni immobili, di due sole aliquote pari al 9 per cento per tutti gli atti relativi ai beni immobili (compresi i terreni agricoli) e del 2 per cento per gli atti aventi ad oggetto la prima casa. Nel contempo, il comma 4 dello stesso articolo 10 ha abrogato tutte le misure agevolative o di esenzione in vigore in materia di trasferimento dei predetti beni, inclusa l’agevolazione per l’acquisto di terreni agricoli da parte di IAP o CD, iscritti alla previdenza agricola.

Ora, il comma 608 della legge di stabilità ripristina per l’acquisto dei terreni agricoli da parte di IAP o CD, iscritti alla previdenza agricola, il trattamento previgente, consistente nell’applicazione dell’imposta catastale dell’1 per cento e dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, che per effetto dell’art. 26 del D.L. n. 104/2013 passano da 168 a 200 euro, a partire dall’ 01/01/2014.

Il successivo comma 609 provvede, invece, a fissare l’aliquota dell’imposta di registro per il trasferimento di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli IAP o CD nella misura del 12 per cento.

Tuttavia, deve ricordarsi che per effetto del suddetto art. 10, c. 4, del D.Lgs. n. 23/2011 vengono meno dal 2014 le agevolazioni previste per i trasferimenti di terreni agricoli nell’ambito di un compendio unico e nelle zone montane.

 Rivalutazione del costo fiscale dei terreni agricoli, delle aree edificabili e delle quote societarie – art.1, c. 156

Vengono riaperti i termini per la rideterminazione del costo dei terreni agricoli, delle aree edificabili e delle quote di partecipazione in società non quotate ai fini della determinazione della plusvalenze tassabili ex art. 67 del TUIR. Più in particolare, la disposizione in commento, fissa all’ 01/01/2014 la data in cui i beni oggetto della rivalutazione devono risultare in possesso del contribuente e al 30/06/2014 quella entro la quale redigere la perizia ed effettuare il pagamento dell’imposta sostitutiva (pari al 4% per i terreni, per le aree edificabili e per le partecipazioni qualificate e al 2% per le partecipazioni non qualificate) ovvero della prima rata dell’importo dovuto.

Si ricorda che con la riapertura dei termini è possibile rideterminale anche al “ribasso” il valore dei terreni già oggetto di una precedente rivalutazione, in caso di svalutazione del valore degli stessi, e che l’imposta dovuta sull’ultima rivalutazione è compensabile con quanto già versato, allo stesso titolo, in sede della precedente rivalutazione.

 Deducibilità dalla base imponibile IRAP (art. 1, c. 132)

Per quanto riguarda gli oneri a carico dei datori di lavoro, la riduzione è stata operata, prevalentemente, attraverso l’introduzione di ulteriori deduzioni IRAP rispetto a quelle già vigenti e contemplate nell’art. 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Occorre premettere che, in via generale, poiché si tratta di misure riconosciute solo in favore delle imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, esse potranno avere limitati effetti positivi per il settore primario, che, invece, come noto, si caratterizza per la forte presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato.

In particolare, è stata reintrodotta la possibilità per i datori di lavoro che incrementano il loro livello occupazionale a tempo indeterminato di portare in deduzione dalla base imponibile IRAP il costo sostenuto per ciascun dipendente assunto (comma 4-quater dell’art. 11 sopra citato).

La deduzione spetta per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi (dunque per un massimo di tre anni) nel limite di 15.000 euro annui per ciascun nuovo lavoratore (la deduzione non può comunque eccedere l’importo della retribuzione e degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro ed è alternativa alle altre deduzioni previste dall’art. 11 del decreto legislativo n. 446/97 per i costi sostenuti per apprendisti, disabili, ricercatori).

La nuova deduzione opera a partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e viene riconosciuta a tutti i soggetti passivi IRAP, ad esclusione e dei produttori agricoli titolari di reddito agrario che si avvalgono del regime di esoneri dagli adempimenti IVA (e cioè quelli con volume d’affari inferiore a 7.000 euro).

Presupposto della deducibilità è, come detto, l’incremento dell’occupazione a tempo indeterminato rispetto al numero di lavoratori fissi mediamente occupati nel periodo d’imposta.

 Riduzione contribuzione INAIL (art. 1, c. 128)

Più interessante per il settore agricolo, potrebbe rivelarsi la riduzione degli oneri sociali non pensionistici e, segnatamente, di quelli INAIL, prevista dall’art. 1, comma 128.

Come noto, infatti, le aliquote antinfortunistiche per il nostro settore sono particolarmente elevate – 13,24 per cento – e sono determinate in misura fissa, prescindendo dai rischi specifici di ciascuna lavorazione.

La norma in commento ha natura programmatica giacché rinvia, per l’attuazione, ad un decreto del Ministro del Lavoro, da emanarsi di concerto col Ministro dell’Economia, e su proposta dell’INAIL.

Lo stanziamento complessivo per la riduzione in questione è fissato per il triennio 2014-2016 in misura crescente ed è pari ad di 1 miliardo di euro nel 2014, ad 1,1 miliardi di euro nel 2015 e ad 1,2 miliardi di euro nel 2016.

La riduzione della contribuzione operata dal decreto di attuazione dovrà:

  • riguardare “premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
  • tenere conto dell’andamento infortunistico aziendale;
  • definire le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio;
  • essere operata distintamente per singola gestione assicurativa dell’INAIL, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

La previsione normativa, che parla espressamente di “premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, lascia inequivocabilmente intendere che oggetto della riduzione debbono essere anche gli oneri antinfortunistici a carico delle imprese agricole che, come noto, corrispondono all’INAIL (per il tramite dell’INPS) “contributi” (ossia importi determinati con aliquota fissa) e non “premi” assicurativi (ossia importi variabili in funzione del rischio assicurativo), come invece fanno le imprese degli altri settori produttivi.

 Recupero contribuzione ASPI in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato (art. 1, c. 135)

Come noto, la cd. Riforma Fornero (art. 2. della legge n. 92 del 2012) ha riconosciuto al datore di lavoro che trasformi un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato il diritto alla restituzione dello speciale contributo addizionale per i contratti non a tempo indeterminato istituito dalla medesima legge di riforma del mercato del lavoro (pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e finalizzato a finanziare l’ASPI, l’assicurazione sociale per l’impiego).

La norma in commento modifica tale previsione normativa, a far data dal 1 gennaio 2014, riconoscendo al datore di lavoro che trasforma un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato il diritto alla restituzione di tutto l’ammontare versato a titolo di contributo addizionale e non solo di ciò che è stato versato nelle ultime 6 mensilità.

 Rideterminazione dell’importo delle detrazioni IRPEF per lavoro dipendente (art. 1, c. 127)

La riduzione del cuneo fiscale è stata prevista anche sul versante dei lavoratori, attraverso la rideterminazione dell’importo delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilato.

In particolare, vengono:

  • ridefinite le fasce di reddito e l’importo della relativa detrazione teorica (e conseguentemente effettiva) spettante;
  • eliminati gli incrementi della detrazione (importi da 10 euro fino ad un massimo di 40 euro) in precedenza previsti in presenza di un reddito complessivo superiore a 23.000 euro e fino a 28.000 euro.

 Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga (art.1, c.183)

Viene rifinanziato il capitolo di spesa destinato agli ammortizzatori sociali in deroga, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, con 600 milioni di euro.

 Contribuzione alla gestione separata per i pensionati, per gli iscritti ad altra gestione obbligatoria, per lavoratori autonomi titolari di Partite IVA (art. 1, c. 491 e c. 744)

Viene nuovamente modificata la norma che prevede il graduale innalzamento delle aliquote contributive della cd. gestione separata INPS (ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995), attraverso le seguenti previsioni:

  • per i pensionati e per gli iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria l’aliquota sale al 22 per cento (prima: 21 per cento) per il 2014 ed al 23,5 per cento (prima: 22 per cento) per il 2015;
  • per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA la contribuzione relativa al 2014 viene fissata allo stesso valore del 2013: 27 per cento (mentre per i restanti soggetti non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria viene confermato per il 2014 il già previsto aumento al 28 per cento).