Con l’approvazione definitiva della L. 225/2016 di conversione del DL 193/2016, sono  previsti nuovi obblighi in tema di comunicazioni IVA e abolizione di alcuni adempimenti

1. Nuovo spesometro

I soggetti passivi dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate entro le scadenze indicate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

Le scadenze sono:

  • I° trimestre entro il 31 maggio;
  • II° trimestre entro il 16 settembre;
  • III° trimestre entro il 30 novembre;
  • IV° trimestre entro il 28/29 febbraio.

ATTENZIONE: Per il solo anno 2017 è prevista una comunicazione semestrale:

  • I° semestre entro il 25 luglio 2017;
  • II° semestre entro il 25 gennaio 2018.

SANZIONI

In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza.

2. Nuove comunicazioni iva

I contribuenti titolari di partita iva trasmetteranno con le stesse scadenze previste per lo spesometro trimestrale di cui prima, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto.

La comunicazione delle liquidazioni IVA dovranno essere presentate:

  • I° trimestre entro il 31 maggio;
  • II° trimestre entro il 16 settembre;
  • III° trimestre entro il 30 novembre;
  • IV° trimestre entro il 28/29 febbraio.

SANZIONI

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.

3. Abolizione di adempimenti

L’introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione periodica determina l’abolizione:

  • dello “spesometro” annuale (si intende ancora dovuto, però, quello relativo al 2016, da effettuarsi entro il 10.4.2017 o 20.4.2017, a seconda della periodicità delle liquidazioni IVA del soggetto passivo);
  • della comunicazione delle operazioni con Stati o territori “black list” (già a decorrere dalla comunicazione relativa al 2016);
  • della presentazione dei modelli Intrastat per gli acquisti di beni e servizi, a decorrere dall’1.1.2017.

4. Dichiarazione annuale iva

Con l’art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito, il periodo per la presentazione della dichiarazione IVA è fissato:

  • nel mese di febbraio, per la dichiarazione relativa al 2016 (da presentarsi, quindi, entro il 28.2.2017);
  • tra il 1° febbraio e il 30 aprile, per le dichiarazioni relative agli anni d’imposta a decorrere dal 2017.

Quindi, per la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2017, il termine di presentazione è fissato nel giorno 30.4.2018.

5. Altre novità in materia di iva

Con la conversione in legge del DL 193/2016, si prevede inoltre:

  • l’aumento da 000,00 a 30.000,00 euro del limite per l’esecuzione dei rimborsi IVA senza rilascio del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) ovvero senza prestazione della garanzia patrimoniale ove richiesta;
  • dal 1°gennaio 2017 aumento delle percentuali di compensazione IVA per suini e bovini rispettivamente del 8% e del 7,7%;
  • la riduzione da cinque a tre anni dei termini di accertamento per chi opterà per la trasmissione telematica delle fatture ex 1 co. 3 del DLgs. 127/2015;
  • il rinvio all’1.4.2017 dell’obbligo, per i gestori di distributori automatici, di memorizzare e trasmettere elettronicamente i dati dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015;
  • significative modifiche alla disciplina dei depositi IVA, con effetti dall’1.4.2017;
  • l’obbligo di fatturazione elettronica, dall’1.1.2018, per gli operatori che vendono beni di importo superiore a 154,94 euro a “viaggiatori” residenti al di fuori della UE;
  • la chiusura d’ufficio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della partita IVA dei soggetti che, nei tre anni precedenti, risultano non aver esercitato attività d’impresa, arte o professione.

Per maggior chiarezza si riporta di seguito un calendario sintetico dei nuovi adempimenti IVA.

Dal 1° al 28 febbraio 2017 Dichiarazione annuale Iva 2017 per l’anno 2016
10 aprile 2017 Elenco clienti e fornitori (Vecchio Spesometro) anno 2016 per i contribuenti mensili
20 aprile 2017 Elenco clienti e fornitori (Vecchio Spesometro) anno 2016 per i contribuenti trimestrali
31 maggio 2017 Comunicazione liquidazione IVA relativa al I° trimestre 2017
25 luglio 2017 Spesometro semestrale relativo alle operazioni del I° semestre 2017
16 settembre 2017 Comunicazione liquidazione IVA relativa al II° trimestre 2017
30 novembre 2017 Comunicazione liquidazione IVA relativa al III° trimestre 2017
25 gennaio 2018 Spesometro semestrale relativo alle operazioni del II° semestre 2017
Dal 1° febbraio al 30 aprile 2018 Dichiarazione annuale Iva 2018 per l’anno 2017.
31 maggio 2018 Comunicazione liquidazione IVA relativa al I° trimestre 2018Spesometro trimestrale relativo alle operazioni del I° trimestre 2018
16 settembre 2018 Comunicazione liquidazione IVA relativa al II° trimestre 2018Spesometro trimestrale relativo alle operazioni del II° trimestre 2018
30 novembre 2018 Comunicazione liquidazione IVA relativa al III° trimestre 2018Spesometro trimestrale relativo alle operazioni del III° trimestre 2018
28/29 febbraio 2019 Comunicazione liquidazione IVA relativa al IV° trimestre 2018Spesometro trimestrale relativo alle operazioni del IV° trimestre 2018