Si ricorda che le aziende zootecniche che hanno una determinata capacità di allevamento sono soggette all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Dal 2012 l’Autorizzazione di Carattere Generale alle Emissioni in Atmosfera (così detta AIETTA).
costituisce un obbligo per gli allevamenti realizzati in ambienti confinati, il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali e il cui numero di capi potenzialmente presenti è compreso negli intervalli indicati nella tabella sotto riportata.
Inizialmente l’Autorizzazione aveva una validità di 10 anni, poi prorogata a 15. Pertanto tutte le aziende che ne hanno fatto richiesta nel 2012 dovranno presentare rinnovo nel 2027.
Gli allevamenti di bovini, ovicaprini, cunicoli ed equini il cui numero di capi potenzialmente presenti supera l’intervallo indicato, sono soggette all’Autorizzazione di Carattere Generale (AIETTA) a condizione che il gestore presenti la stima delle principali emissioni (protossido di azoto, metano e ammoniaca) attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla Regione.
Le aziende di suini e avicoli che potenzialmente superano il numero più elevato di animali riportati nella tabella sono soggetti all’obbligo di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Ciascun allevamento deve verificare, sulla base della tabella sottostante, l’obbligo o meno all’autorizzazione generale oppure dell’AIA e, nel caso di possesso, è importante il rispetto delle prescrizioni previste.