L’art. 86, comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 impone ai legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l’informazione antimafia copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’articolo 85: il successivo comma 4 punisce la violazione del suddetto onere con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.00 euro.

Nel precisare che l’obbligo in esame non può considerarsi adempiuto con la sola comunicazione di tali variazioni al Registro Imprese e/o alla stazione appaltante che ha acquisito la succitata informazione antimafia, si invita a sensibilizzare le imprese interessate al puntuale rispetto della norma in questione, anche in relazione al non trascurabile ammontare delle sanzioni pecuniarie previste in caso di inosservanza.