Nel cosiddetto Decreto Agosto sono state introdotte misure che apportano tre importanti novità alla legge n. 313/2004 in materia di apicoltura, nonché una modifica alla disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli.

In particolare, le modifiche alla normativa in materia di apicoltura prevedono:

  • la specificazione che anche le regioni, e non già solo le province autonome di Trento e Bolzano, come previsto sinora, “provvedono alle finalità” della legge 313/2004 in conformità ai rispettivi Statuti ed alle relative norme di attuazione. Si stabilisce quindi una chiara attribuzione di competenze alle amministrazioni regionali;
  • riguardo la disciplina dell’uso dei fitofarmaci (articolo 4 della legge 313/2004), laddove è già previsto che le regioni “individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api … durante il periodo di fioritura”, si precisa che le limitazioni e i divieti possono essere previsti anche “in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero”.
  • Infine, si elimina uno dei princìpi previsti dalla legge 313/2004 riguardo l’incentivazione da parte dei Regioni e province autonome della pratica del nomadismo, laddove l’articolo 7, c.2 ha previsto alla lettera a) l’obbligo di preventivo accertamento per gli apiari del rispetto dello specifico regolamento di polizia veterinaria. La lettera a) viene quindi soppressa e l’obbligo di preventivo accertamento viene meno.

Infine, per quanto riguarda la modifica introdotta nella vendita diretta (che tra altro non è chiaro se valga solo per il settore apistico), modificando l’art.4, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, che non è richiesta la comunicazione di inizio attività non solo per la vendita al dettaglio “esercitata su superfici all’aperto”, come già previsto ma anche su quelle “destinate alla produzione primaria” nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private nella disponibilità dell’imprenditore agricolo.

Le novità introdotte chiariscono meglio e rendono più estesa la portata di alcune disposizioni della normativa attuale in materia apistica. Dobbiamo sottolineare tuttavia come desti estrema preoccupazione la deroga relativa all’eliminazione della verifica (controllo sanitario preventivo da parte dell’ASL) dello stato di salute degli apiari, che rischia di determinare la diffusione di patologie dannose per gli alveari. Infatti non si comprendono i criteri che hanno portato il legislatore a voler dimenticare che la “prevenzione” nella diffusione di malattie e soprattutto parassiti dell’apiario è strettamente dipendente dalle incontrollate movimentazioni di alveari sul nostro territorio.