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Con l’approvazione del Quarto Programma d’Azione Nitrati (DGR n. 813 del 22 giugno 2021) sono state introdotte alcune novità riguardanti sia le tecniche di distribuzione di effluenti zootecnici e fertilizzanti che le concimazioni. Queste novità interessano i terreni situati in Zona Vulnerabile ai Nitrati (di seguito indicata con la sigla ZVN) cosiccome quelli situati in Zona non vulnerabile (di seguito indicata con la sigla ZO).

Per le aziende zootecniche che utilizzano effluenti a scopo agronomico le principali novità sono:

– divieto di distribuire liquami e assimilati con attrezzature in pressione (maggiore di 2 atmosfere) su terreni con una pendenza media minore del 15%, al fine di evitare la formazione di aerosol che aumenta l’emissione di ammoniaca

– individuazione di habitat appartenenti alla rete Natura 2000 (ricadenti in ZSC – Zone speciali di Conservazione e in ZPS – Zone di Protezione Speciale) per le quali sono state definite delle precise prescrizioni:

  1. negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l’uso di fertilizzanti, liquami e materiali assimilati, comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell’allevamento brado;
  2. negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l’uso di fertilizzanti, liquami e materiali assimilati, fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell’allevamento brado;
  3. negli habitat 5130, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, è buona prassi evitare o limitare l’uso di fertilizzanti, liquami e materiali assimilati.

Per la descrizione degli habitat interessati si veda ATLANTE DEI SITI NATURA 2000 DEL VENETO (consultabile nel sito Regione del Veneto al seguente indirizzo – https://repository.regione.veneto.it/public/7c6b82b94416e3d7351bca620bcfc519.php?lang=it&dl=true

– revisione dei divieti stagionali di spandimento dei fertilizzanti e degli effluenti (come da tabella consultabile all’interno della pagina internet di Agrometeo Nitrati – https://www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm)

Per quanto riguarda i terreni in assenso per lo spargimento degli effluenti zootecnici sono state riviste le modalità di cessione, con novità che interessano sia le aziende agricole concedenti che le aziende zootecniche che ne usufruiscono.

L’atto di assenso dovrà avere una durata minima di 1 anno e massima di 5 anni. Inoltre dovrà garantire la cessione dei terreni per l’intero anno civile (dal 01 gennaio al 31 dicembre), escludendo frazioni d’anno. Infine, la validità dell’atto di assenso decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sottoscrizione (ad esempio: un atto di assenso sottoscritto ad agosto 2022 sarà valido a partire dal 01 gennaio 2023).

Secondo quanto previsto l’azienda produttrice di effluenti deve comunicare al soggetto che concede i terreni gli interventi di distribuzione agronomica di effluenti zootecnici/digestato/acque reflue effettuati, al fine di garantire la corretta informazione per il rispetto del MAS (Massima Applicazione Standard); deve inoltre garantire il non superamento dell’apporto di azoto zootecnico al campo di 170 kg annui per ettaro in ZVN, oppure di 340 kg annui per ettaro in ZO.

– il soggetto concedente i terreni in assenso deve recepire dall’azienda che li utilizza per gli spandimenti di effluenti, le informazioni sugli interventi di spandimento effettuati e non può spargere effluenti zootecnici di altre aziende. Può effettuare concimazioni chimiche integrative, garantendo il rispetto del MAS delle colture, utilizzando fertilizzanti commerciali che non derivino da effluenti zootecnici.

– sono escluse dalla concessione in asservimento le porzioni di particelle catastali, ovvero una particella catastale non può essere concessa in asservimento a più soggetti, né può risultare parte in asservimento e parte no.

– per chi ha attivato impegni PSR di superficie con Misure Agroclimatiche Ambientali (es. prati) non può concedere in asservimento le superfici ad impegno.

Per quanto riguarda i fertilizzanti e le relative tecniche di distribuzione le principali novità sono:

– introduzione della categoria dei fertilizzanti azotati ottenuti con l’impiego di una o più delle seguenti matrici (anche se in miscela con altre):

  1. fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi
  2. altri reflui/scarti generati da cicli industriali
  3. rifiuti urbani
  4. digestato ottenuto da una o più delle matrici di cui ai punti precedenti.

Un esempio di questo tipo di prodotto possono essere i cosiddetti gessi di defecazione, commercializzati come ammendanti, correttivi o fertilizzanti.

Sia in ZVN e che in ZO questi prodotti non possono essere distribuiti:

  1. su superfici per le quali si percepiscono “aiuti di superficie” della PAC
  2. su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità “Qualità Verificata”) o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l’uso delle tipologie di fertilizzanti espressamente ammesse dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;
  3. su superfici ricadenti in Siti Natura 2000;

– introduzione del divieto di uso agronomico dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui (sia in ZVN che in ZO) sulle seguenti aree:

  1. su superfici per le quali si percepiscono “aiuti di superficie” della PAC;
  2. su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità “Qualità Verificata”) o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l’uso delle tipologie di fanghi espressamente ammessi dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;
  3. su superfici ricadenti in siti Natura 2000.

Questi fanghi sono quelli derivanti da trattamenti di depurazione delle acque reflue domestiche, urbane o industriali e la cui utilizzazione a scopo agronomico viene rilasciata dalla Provincia con procedimento apposito in quanto classificati come rifiuti.

– fertilizzanti azotati commerciali: è stato introdotto il divieto di spandimento stagionale e l’obbligo di rispetto della distanza di 5 metri dai corsi d’acqua (sia in ZVN che in ZO). In conseguenza di ciò, si ricorda di tener conto, per ogni coltura, del rispettivo MAS (Massima Applicazione Standard) ossia della quantità massima di azoto distribuibile per ettaro (vedi Tabella MAS, consultabile nel sito Regione del Veneto al seguente indirizzo – https://repository.regione.veneto.it/public/1623dc63dc822c24ab9be486eee3cea5.php?lang=it&dl=true).

– i fertilizzanti a base di urea devono essere incorporati nel suolo simultaneamente allo spandimento o entro le 24 ore successive (sia ZVN che in ZO).

Per quanto riguarda i registri di concimazione la novità riguarda l’estensione dell’obbligo anche alle aziende in  Zona Ordinaria (detta anche Zona non vulnerabile ai nitrati di origine agricola).

Con l’entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico ai sensi del D.lgs. n. 81/2018, tutte le aziende utilizzatrici anche di soli fertilizzanti azotati (di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al regolamento UE 1009/2019) che abbiano SAU (superficie agricola utilizzata) maggiore di 14,8 ha (corrispondenti a 3.000 kg di azoto), sono tenute a compilare il Registro delle Concimazioni per l’intera SAU aziendale utilizzando l’apposito applicativo regionale utile a verificare il rispetto dei quantitativi di azoto ammessi dalle disposizioni di legge.