La Giunta della Regione del Veneto ha approvato in data 03/02/2010 la DGR 171 con la quale viene anticipato il termine di scadenza del divieto di spandimento per l’anno 2010. Fai click >>QUI<< per scaricare il documento.
Tale provvedimento è stato adottato tenendo conto di diversi fattori.
Innanzitutto difficoltà di carattere organizzativo delle aziende nella programmazione degli interventi di spargimento legate al rispetto della normativa attuale, a volte non perfettamente in linea con le realtà aziendali.
In seconda battuta è stato considerato il fatto che nel periodo immediatamente precedente all’entrata in vigore del divieto di spandimento (mesi di ottobre-novembre) sebbene non si siano verificate precipitazioni ritenute “eccezionali”, vi sia invece stata una bagnatura dei suoli costante, che ha reso impossibile
l’accesso dei mezzi agricoli ai terreni oggetto degli spandimenti e non ha consentito pertanto il programmato
svuotamento autunnale delle vasche di stoccaggio.
Infine sono state considerate le sollecitazioni arrivate dalle Organizzazioni Professionali degli Agricoltori, da singoli produttori zootecnici e da alcuni Comuni del Veneto che più volte hanno richiesto un apposito intervento regionale.
Va sottolineato che vanno comunque considerate le eventuali condizioni meteorologiche avverse che si potrebbero verificare nel periodo di anticipazione del divieto.
Pertanto, a partire dalla data di approvazione della DGR succitata, termina il periodo di divieto di
spandimento dei liquami, dei materiali ad essi assimilati e delle acque reflue nelle zone non designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto; il divieto termina anche per le attività di spandimento dei
letami, dei liquami, dei materiali ad essi assimilati e delle acque reflue nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto.
La DGR stabilisce inoltre che tale provvedimento ha validità unicamente per l’anno solare 2010.
Infine vengono riconfermati i restanti divieti stagionali e territoriali, nonché gli ulteriori vincoli allo spandimento in particolare per quanto riguarda il divieto di spandimento nelle giornate di pioggia e sui
terreni saturi d’acqua, o con falda affiorante, sia nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) che nelle zone
non vulnerabili o ordinarie (ZO).