La legge regionale 9 agosto 2022 n. 21 (modificata dalla L.R. 9 dicembre 1993 n. 50) – “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” all’art. art. 27 (commi 3 bis e il 3 ter) introduce precisi divieti alla caccia praticata nelle vicinanze di impianti di vigneti e oliveti dotati di strutture di irrigazione fuori terra.

In particolare la norma dispone che “Non è consentito lo sparo durante l’esercizio venatorio in forma vagante all’interno di vigneti e oliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza.” Inoltre è anche previsto che  “Il divieto … non concerne i terreni preventivamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definire dalla Giunta regionale.”

Di fatto il divieto di sparo con fucile a canna liscia vige solo nel caso in cui il proprietario abbia delimitato l’appezzamento con apposite tabelle. Va precisato che la modifica approvata dal Consiglio regionale vieta lo sparo all’interno e all’esterno dei vigneti e uliveti dotati di specifici impianti irrigui, purché tabellati, ma non impedisce l’esercizio venatorio che resta possibile dopo l’avvenuta raccolta del prodotto.

Gli agricoltori  interessati all’acquisto delle tabelle possono rivolgersi agli uffici dell’associazione.