La riforma dell’OCM vino entrata in vigore nell’anno 2008 ha introdotto nella Condizionalità 2009 il mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali anche per tutte le superfici aziendali a vigneto destinate alla produzione di uva da vino. Le norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, riguarderanno dal 2009 qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria dei pagamenti diretti, delle indennità previste dall’art. 36 del regolamento (CE) 1698/05, e dei pagamenti previsti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ai sensi dell’art. 20 e 103 del regolamento (CE) 479/2008. Non solo, secondo le ultime modifiche dal primo gennaio 2009 è prevista l’ammissibilità delle superfici vitate all’abbinamento dei diritti all’aiuto della PAC da cui, a cascata, l’estensione della condizionalità per i pagamenti nel caso di abbinamento con i titoli e comunque il coinvolgimento di tutta la superficie aziendale al rispetto delle norme.
I testi degli articoli e regolamenti sopra citati sono:
Reg. 1698/05 art. 36 – miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
lettera a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare: I) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane; II) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane; III) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE; IV) pagamenti agroambientali; V) pagamenti per il benessere degli animali;
lettera b) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare: I) imboschimento di terreni agricoli; IV) indennità Natura 2000; V) pagamenti silvoambientali;
Regolamento (CE) 479/2008 art. 20 e 103.
Articolo 20 a 103 – Condizionalità – Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e pagamento del premio di estirpazione o in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore l’importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza e all’agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli.
In pratica per la prima volta i beneficiari di pagamenti sono tenuti al rispetto delle norme della condizionalità, per ognuno dei punti sotto riportati:
1. pagamenti diretti i cui titoli sono abbinati a superfici vitate;
2. beneficiari dei programmi di sostegno della vendemmia verde;
3. pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 479/2008;
4. beneficiari dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 479/2008.
Ricordiamo che i criteri in vigore al 2008 di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) attuali sono scaricabili >> qui <<
Dopo l’approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni della settimana scorsa, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto che definisce a livello nazionale gli impegni della condizionalità 2009 per le aziende agricole. Le regioni avranno tempo fino al 31 dicembre 2008 per specificare le proprie norme di recepimento, in caso contrario si applicheranno gli impegni definiti nel decreto nazionale
Le novità introdotte specifiche per le aziende vitivinicole riguardano le Buone condizioni agronomiche e ambientali – norme 4.3 “Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative” e norma 4.4 “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio”.
In dettaglio:
la norma 4.3 prevede per i vigneti il mantenimento in buone condizioni vegetative mediante l’attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi. Attualmente sono due le condizioni da rispettare:
– l’esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno;
– l’eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite almeno una volta ogni tre anni.
In riferimento alla norma sopra, verranno definiti entro dicembre dei provvedimenti specifici delle Regioni e Province Autonome, per:
– l’eventuale intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
– l’eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e per forme di allevamento degli impianti viticoli;
– la frequenza della potatura.
La norma 4.4 è estesa anche alle aziende vitivinicole, in particolare si applica a qualsiasi superficie agricola di una azienda beneficiaria di pagamenti diretti, dei pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, dei pagamenti a sostegno della vendemmia verde ovvero dei pagamenti del premio di estirpazione, nonché qualsiasi superficie aziendale beneficiaria di specifiche indennità dello Sviluppo rurale. Per assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, i viticoltori devono rispettare i seguenti impegni:
a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).
Novità sui controlli: “tolleranza zero” con l’entrata in vigore del reg.(CE) 1074/2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Nel regolamento al fine di armonizzare il regime comunitario degli aiuti per superficie in tutti i settori agricoli, occorre modificare le norme che disciplinano il settore viticolo per quanto riguarda la tolleranza applicabile al regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. In particolare in ordine al potenziale produttivo adottato con il decreto n.675 del Direttore di AVEPA del 14/11/2008 non verrà più applicata la tolleranza del 5% sulla superficie riscontrata in sede di collaudo ai fini del calcolo dell'importo da restituire nel caso di revoche parziali. La tolleranza del 5 % rimarrebbe in vigore solo per permettere di raggiungere una superficie realizzata e pagabile superiore all'80 % di quella finanziata, condizione senza la quale si avrebbe la decadenza totale della domanda. Ne consegue che a fronte di una superficie realizzata inferiore a quella finanziata sarà richiesta una restituzione calcolata sulla differenza riscontrata senza applicare la tolleranza del 5 % (la restituzione viene come sempre calcolata per un importo pari al doppio di quello riferibile al non realizzato).
Circolare di AGEA del 15/10/2008
Nella Circolare di AGEA del 15/10/2008, sono previsti per tutte le aziende che hanno presentato domande PSR a valere delle azioni agroambientali (es.214) controlli ai requisiti minimi in materia di azoto (simili al controllo Condizionalità Atto A4 che riguarda in questo caso anche le aziende beneficiarie PSR site nelle zone NON vulnerabili ai nitrati di origine agricola) oltre che controlli sul corretto utilizzo dei fitofarmaci con l’obbligo di verifica con cadenza almeno quinquennale dell’attrezzature per l’irrorazione, e le disposizioni sull’uso di fitofarmaci nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.