Le nuove regole dell’etichettatura degli alimenti entreranno in vigore il 13 dicembre 2014, secondo quanto previsto dal Reg. UE n. 1169/11. Sono qui riportate le principali novità anche in riferimento alle modifiche della legislazione italiana (D.lgs. 109/92)
Il regolamento (UE) n. 1169/2011, consolida e aggiorna l’etichettatura generica di prodotti alimentari e l’etichettatura nutrizionale, precedentemente regolata rispettivamente dalle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE; direttive sostituite dal regolamento in oggetto che sarà applicato a partire dal 13 dicembre 2014, salvo per l’articolo 9.1.l (etichetta nutrizionale) che entrerà in vigore dal 13 dicembre 2016.
Le modifiche alla legislazione nazionale
Il nuovo regolamento modifica ed integra le leggi nazionali vigenti in materia di informazioni ai consumatori (in Italia il D.lgs. 109/92).
Di seguito le principali novità introdotte dal Regolamento UE 1169/11.
Articolo 2- Definizioni
Alimento preimballato
Il regolamento estende la definizione a tutti i prodotti (anche di grossa pezzatura) che sono imballati, avvolti interamente o in parte da tale imballaggio (anche la carta o altro involucro protettivo), in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio.
Articolo 7 Pratiche leali d’informazione
Quest’articolo sostituisce completamente l’articolo 2 (Finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari) del D.lgs. 109/92. L’aspetto, la descrizione, le illustrazioni o l’esaltazione della presenza di certi ingredienti (anche se eliminati e/o sostituiti) non devono indurre il consumatore a credere che l’alimento abbia caratteristiche diverse da quelle che ha naturalmente.
Non è possibile, quindi, utilizzare l’immagine di un’arancia in un’aranciata se questa non è presente come ingrediente, o di un formaggio se a questo è stato eliminato il latte (ad esempio con la soia).
Art. 8 Responsabilità
Nel caso che un prodotto preimballato sia venduto non direttamente al consumatore finale, ma ad un terzo (ristorante, trasformatore, ospedale, mensa etc.), che può anche frazionarlo, trasformarlo o tagliarlo, rimane la possibilità di fornire le informazioni obbligatorie nei documenti commerciali a patto che accompagnino l’alimento.
Tuttavia è importante segnalare che tra le informazioni da riportare è necessario aggiungere quelle relative alle “condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego”.
E’ altresì importante ricordare che il Termine Minimo di Conservazione (TMC) o data di scadenza, le condizioni particolari di conservazione, impiego e il nome/ragione sociale e indirizzo di chi commercializza il prodotto (non il produttore!) devono comparire sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della loro commercializzazione.
Articolo 9 Elenco delle indicazioni obbligatorie
Il Regolamento introduce nuove indicazioni obbligatorie.
Tra queste ricordiamo:
- il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto (si veda più avanti la descrizione dell’articolo 26);
- la dichiarazione nutrizionale (dal 13 dicembre 2016);
- la dichiarazione della presenza di allergeni (per la lista si veda l’allegato II del regolamento).
Si potrà continuare ad identificare l’operatore che commercializza il prodotto (nome/ragione sociale ed indicazioni dell’indirizzo) col solo marchio registrato.
Le indicazioni dell’indirizzo non possono essere: la Casella Postale, l’indirizzo internet o di posta elettronica, il numero telefonico, il numero di registrazione alla CCIA.
Non è più obbligatorio (come era già riportato nella direttiva comunitaria mal recepita dal D.lgs. 109/92) indicare la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento se il prodotto è commercializzato da un terzo. Riamane comunque la possibilità di indicarlo volontariamente, purché non sostituisca il nome o la ragione sociale de “l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, dell’importatore”.
In pratica i prodotti venduti a “Marchio” della GDO o importati non hanno più l’obbligo di indicare chi l’ha fabbricati.
Dicitura del Lotto
Anche se il regolamento non riporta l’obbligo della dicitura del lotto, rimane in vigore per la Direttiva 2011/91 che non è stata abrogata. Sono comunque esentati i prodotti ortofrutticoli destinati all’industria di trasformazione, ai centri di immagazzinamento, alle cooperative ed OP.
La vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli ai consumatori non richiede la dicitura del lotto.
Quantità netta
La quantità di alimento da riportare sulla confezione è quella netta e non più quella nominale . La norma non si applica ai prodotti che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa come, ad esempio, gli ortofrutticoli. Peraltro per questi ultimi valgono le regole di commercializzazione stabilite dall’OCM unica.
Denominazione di vendita
E’ obbligatorio indicare la denominazione di vendita e non più quella dell’alimento. La differenza tra le due è che la prima si riferisce al prodotto finito (pasta, pane gelato etc.), mentre la seconda si riferisce al prodotto finito e alla denominazione del suo ingrediente (ad esempio pane all’olio). Per la denominazione di vendita si veda l’allegato VI del regolamento.
Si ricorda che per “denominazione dell’alimento” si intende la sua denominazione legale (formaggio, pane, pasta etc.).
Termine minimo di conservazione
Il TMC è definito dall’articolo 24 e dall’allegato X del Regolamento. Non è più obbligatorio indicarlo nello stesso campo visivo principale dell’etichetta, ma si deve sempre riportare anche nell’involucro con cui è commercializzato il prodotto.
Origine dell’alimento (art. 26)
L’obbligo di indicare il paese di origine o provenienza dell’alimento non sussiste per i prodotti DOP IGP e STG.
L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:
“Nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reale dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza”.
In tal modo non sarà più possibile utilizzare simboli, immagini o altro che possano far ritenere che, (ad esempio un formaggio), sia italiano pur non essendo stato prodotto in Italia. Una novità importante per la lotta all’Italian Sounding.
Inoltre se il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato nell’etichetta e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario (farina, latte, etc.) si deve indicare obbligatoriamente il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure si deve specificare che il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato è diverso da quello dell’alimento.
Quest’ultima disposizione si applicherà quando sarà pubblicato l’atto delegato della Commissione che ne stabilirà le modalità corrette.
Etichettatura nutrizionale
Le informazioni nutrizionali sono già in vigore secondo la Direttiva 90/496/CEE. Anche se le modifiche saranno obbligatorie dal 13 dicembre 2016, molti produttori si stanno già adeguando.
Si ritiene utile dare quindi alcune informazioni in merito.
Secondo le nuove disposizioni, la “dichiarazione nutrizionale” obbligatoria indicherà il contenuto energetico e le percentuali di ogni singola sostanza riportata, come di seguito meglio specificato, in una tabella comprensibile sull’imballaggio.
Le unità di misura da usare nella dichiarazione nutrizionale sono per l’energia [kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal) e per la massa grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (μg).
Tutte le informazioni dovranno essere espresse per 100 g o per 100 ml e potranno, inoltre, anche essere espresse in porzioni, purché sia riportata la quantità della porzione (ad esempio si deve riportare che un cucchiaino di olio sono 25 ml di prodotto).
Il regolamento introduce l’obbligo dell’informazione nutrizionale per la maggioranza degli alimenti elaborati. Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sono:
- valore energetico
- grassi
- grassi saturi
- carboidrati
- zuccheri
- proteine e sale.
Non sono obbligati a presentare la dichiarazione nutrizionale:
- i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.
Sono pertanto esclusi i prodotto ortofrutticoli.