Con DGR n. 344 del 23 marzo 2021 la Regione Veneto ha identificato i criteri per accedere al Fondo regionale per la prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria e dalla fauna protetta nell’intero territorio regionale. Il fondo consente alle imprese agricole e zootecniche di ricevere un indennizzo segnalando i danni causati dai grandi carnivori (lupo, orso, lince) alle produzioni.
L’indennizzo sarà riconosciuto sia per i “danni diretti” quelli concernenti la morte accertata di capi di bestiame a causa di predazione, sia per i “danni indiretti” ovvero per tutti gli altri danni subiti / spese sostenute conseguentemente all’evento predatorio, ancorché non causati direttamente dall’azione dell’animale. Il danno diretto viene sempre quantificato oggettivamente sulla base del valore di mercato del capo ucciso; i danni indiretti invece possono essere quantificati oggettivamente (attraverso documentazione attestante le spese sostenute), ovvero essere di difficile o incerta quantificazione oggettiva, nel qual caso, laddove ammissibili, vengono quantificati forfettariamente rispetto al danno diretto quantificato. La segnalazione di presunta predazione da parte di grande carnivoro a carico di bestiame domestico o ad altre produzioni agricole o zootecniche deve essere fatta, da parte del proprietario o conduttore del capo interessato, tempestivamente, e nel più breve tempo possibile all’ente responsabile territorialmente competente. Alla segnalazione, seguirà sopralluogo per la verifica dei danni.
Per maggiori info, scarica i documenti allegati.
Iter procedurale https://bit.ly/3t4gB8e
Requisiti di ammissibilità https://bit.ly/2Q9CVyC