Segnaliamo due importanti interventi dell’ ISMEA volti a favorire il sostegno alla liquidità delle aziende agricole e a facilitare l’accesso al credito.
- Proroga della durata dei finanziamenti garantiti ai sensi del Quadro Temporaneo Covid (c.d. LTM)
La Commissione UE ha autorizzato la Garanzia ISMEA fino a 15 anni per la liquidità fino a 30.000 euro (ex art. 13, comma 1, lett. m) DL 23/2020) ai sensi del Quadro temporaneo COVID.
Con riferimento ai finanziamenti garantiti da ISMEA ai sensi del Quadro Temporaneo COVID per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lett. m del Decreto 23/2020 c.d. “Liquidità” (ovvero i finanziamenti, sia in garanzia diretta sia in riassicurazione – con copertura al 100 per cento inizialmente e, a decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per cento, nonche’, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con copertura all’80 per cento – concessi in favore di piccole e medie imprese la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, purché tali finanziamenti avessero un importo non superiore a 30.000 euro) è possibile :
- adeguare la durata del finanziamento garantito da ISMEA fino ad un massimo di 15 anni;
- prolungare il periodo di preammortamento, in misura non superiore a sei mesi, a condizione che il termine iniziale di rimborso del capitale fosse previsto nel corso dell’anno 2022 e ferma restando la necessità di rispettare la durata massima complessiva di 15 anni.
- Modifica al funzionamento ordinario della garanzia “a prima richiesta” di cui al Decreto Interministeriale 24 giugno 2022 (G.U. n. 245 del 19/10/2022)
Il 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il Decreto Interministeriale del 24 giugno 2022 che ha introdotto nuove disposizioni per il rilascio di garanzie, da parte di ISMEA, in favore delle imprese agricole.
Ai sensi dell’articolo 3 di tale Decreto, le operazioni di garanzia sono attivabili, da parte di ISMEA, per finanziamenti a breve, medio e lungo termine, destinati alle attività agricole e a quelle connesse ed in particolare a :
- a) la realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
- b) gli interventi per la ricerca, la sperimentazione, l’innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;
- c) la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;
- d) l’acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;
- e) la ristrutturazione del debito;
- f) l’acquisto di beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell’impresa.
La garanzia può essere concessa entro il limite dell’80% del finanziamento, e fino all’importo massimo garantito in essere di euro 5.000.000.
Ai sensi dell’articolo 6 di tale Decreto, ISMEA (per i finanziamenti destinati alle finalità di cui sopra elencate) può rilasciare cogaranzia in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia con cui sia stata stipulata apposita convenzione.
Ai sensi dell’articolo 7 di tale Decreto, ISMEA può concedere la controgaranzia e la riassicurazione, anche congiuntamente, ai fronte dei finanziamenti destinati alle finalità di cui sopra elencate e assistiti da garanzie a prima richiesta, incondizionate ed irrevocabili rilasciate da confidi o da altri fondi di garanzia; la controgaranzia e la riassicurazione possono essere concesse entro il limite dell’80% dell’ammontare garantito e fino all’importo massimo garantito in essere di euro 5.000.000 per ciascuna impresa.