Il provvedimento reca disposizioni applicative per destinare l’importo previsto e non riconosciuto ai beneficiari a seguito della conclusione del procedimento di cui alla DGR n. 182 del 20 febbraio 2018 e approva il relativo Programma Operativo ai fini della concessione di aiuti regionali alle aziende agricole per investimenti non produttivi finalizzati alla prevenzione di danni da parte della fauna selvatica, con particolare riferimento ai grandi carnivori.

La concessione dei contributi rivolti alle aziende agricole del Veneto per l’importo stanziato di € 58.293,57, dovrà avvenire secondo quanto stabilito negli allegati A (programma operativo) e B (scheda progettuale) della delibera.

Possono usufruire degli aiuti le aziende agricole aventi sede legale in Veneto, attive nella produzione primaria zootecnica nell’ambito del territorio regionale, che:

a) siano condotte da un agricoltore, così come definito dall’art. 2135 del cc.,  in possesso del Fascicolo aziendale; oppure, anche se non condotte da un agricoltore così come definito dall’art. 2135 del cc., detengano animali da reddito (bovini, suini, ovicaprini o equini) e siano in possesso di un codice aziendale (comunemente detto “codice stalla”) ricadente nel territorio dei comuni di montagna o collina (ISTAT);
b) conducano superfici a pascolo nel territorio dei comuni di montagna o collina (ISTAT);
c) presentino la domanda di aiuto ad AVEPA, unitamente agli allegati (dichiarazione per la concessione di aiuti “de minimis” e documentazione indicata da AVEPA);
d) siano in posizione di regolarità contributiva, la quale deve sussistere, al più tardi, al momento della presentazione ad AVEPA della domanda di pagamento, pena la decadenza dell’istanza di aiuto.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali riconducibili alle seguenti tipologie: recinzione elettrificata semipermanente e recinzione elettrificata mobile: entrambi  gli interventi dovranno essere oggetto di valutazione di congruità della spesa  tramite l’approvazione della scheda progettuale per la valutazione della congruità tecnica della domanda presentata (allegato B).

L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile. L’importo minimo ammissibile del singolo progetto è pari a euro 500,00 mentre l’importo massimo per ciascun progetto non può essere superiore ad euro 4.000,00.

Le aziende agricole ubicate nel territorio regionale che intendono accedere ai contributi oggetto del presente provvedimento presentano apposita domanda ad AVEPA entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.