Dopo gli anni di transizione 2020-2022 e con l’avvicinarsi dell’entrata in vigore del nuovo regime della PAC per gli anni 2023-2026, è opportuno valutare l’impatto che le novità della prossima riforma possono avere sui contratti di affitto di fondi rustici, con particolare riguardo al rapporto tra concedente ed affittuario ed alla determinazione contrattuale del canone.

Come illustrato in questi mesi  va rilevato che molti aspetti della riforma sono contenuti nel Piani strategico della PAC presentato dall’ l’Italia, la cui approvazione da parte dell’UE è attesa nei prossimi giorni. Ci riferiamo in particolare, ai profili relativi alla definizione di “attività agricola”, di “superficie agricola” e di “ettaro ammissibile”, ma anche quella relativa alla definizione di “agricoltore in attività”, di “giovane agricoltore” e di “nuovo agricoltore”.

Sappiamo che la disciplina dei pagamenti diretti subirà importanti modifiche. Le principali novità riguardano il sistema dei pagamenti disaccoppiati, l’istituzione degli “ecoschemi” e del pagamento ridistributivo e la ridefinizione dei pagamenti accoppiati. In estrema sintesi e solo per quanto possa interessare in questa sede, i pagamenti disaccoppiati, o “sostegno di base al reddito di sostenibilità” saranno sempre erogati con il sistema di titoli storici che verranno confermati e ricalcolati nel 2023 per poi essere soggetti a “convergenza interna”. In pratica, in base alle scelte effettuate dall’Italia, che ha optato per una “convergenza parziale” i titoli storici oggi in vigore rimarranno assegnati ai beneficiari e nel 2023 saranno oggetto di un ricalcolo che determinerà di fatto un dimezzamento del valore del titolo attuale, incluso il relativo premio di greening. Successivamente, dal 2023 al 2026, il valore potrà diminuire o aumentare rispettivamente se il valore ricalcolato si attesterà su un valore superiore o inferiore alla media del valore dei titoli. Il valore massimo di ciascun titolo dovrebbe essere fissato in 2.000 euro e i titoli non utilizzati nei successivi due anni dall’acquisizione andranno a confluire nella riserva nazionale. Sarà, inoltre, mantenuto il requisito di “Agricoltore in attività”, al fine dell’acquisizione dei titoli, valido anche per coloro che hanno percepito, nell’anno precedente la domanda, pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro, ma come detto, la sua definizione è demandata allo stato membro. Il quadro della condizionalità per accedere ai pagamenti diretti subirà altresì notevoli cambiamenti, per effetto della condizionalità “rafforzata”, che introdurrà la c.d. “condizionalità sociale”, la quale prevedrà una riduzione dei pagamenti diretti nel caso di violazione di tre specifiche direttive (le direttive 2019/1152, 1989/331 e 2009/104), legate al rispetto dei diritti dei lavoratori.

Questo in estrema sintesi  è il quadro normativo che caratterizzerà la Pac del 2023. I titoli Pac, di valore ridotto, come nel passato potranno essere trasferiti temporaneamente insieme al terreno mediante un contratto di affitto. L’unica valutazione, che in taluni casi può essere utile, è quella dell’incidenza del valore dei titoli Pac sull’ammontare del canone.