Normativa rifiuti
Il Senato ha definitivamente approvato e convertito in legge il d.l. 171/08 ed il d.l. 172/08 che modificano, tra l’altro, anche il d.lgs. 152/06 (T.U. ambiente) nella parte concernente i rifiuti.
Più precisamente risultano modificati gli artt. 193 e 212 relativi al trasporto dei rifiuti e all’iscrizione nell’Albo gestori ambientali.
Per effetto delle integrazioni apportate (inserimento del comma 4 bis nell’art. 193), l’esonero dal formulario di identificazione si applica ai rifiuti speciali agricoli purché ricorrano le seguenti condizioni:
• il trasporto sia effettuato dal produttore di rifiuti in modo occasionale e saltuario;
• il trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta con il quale sia stata stipulata una convenzione;
• il trasporto non ecceda 30 kg/l.
Pertanto rispetto alla normativa vigente viene esteso il regime di esenzione anche al trasporto di rifiuti pericolosi sebbene con alcune condizioni aggiuntive. Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi andrà verificata la possibilità di continuare ad applicare le disposizioni contenute nel comma 4 che sono chiaramente meno vincolanti.
Inoltre è disposto che le imprese che trasportano i propri rifiuti per conferirli al gestore del servizio pubblico in virtù di una specifica convenzione non sono tenute all’iscrizione all’Albo gestori; ciò sia nel caso che i rifiuti da essi prodotti e trasportati siano non pericolosi che nel caso siano pericolosi ma non eccedenti i 30 kg/l (integrazione del comma 8 dell’art. 212).  Ricordiamo che finora l’impresa agricola, per il trasporto in proprio di tali rifiuti (pericolosi e non) doveva iscriversi in un’apposita sezione dell’Albo.
In merito al decreto legge 172/08 si segnala che con l’art. 9 bis sono state introdotte alcune novità in merito agli accordi ed ai contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria. Fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 195 comma 2 lett. s-bis continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste (anche se in deroga alle disposizione della parte IV del d.lgs. 152/06, purchè rispetto delle norme comunitarie), gli accordi stipulati in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs 4/08, che ha abrogato l’art. 181 comma 4 del d.lgs. 152/06.
È stata emanata anche la nuova direttiva europea sui rifiuti (n. 98/2008 G.U. L 312 del 22 novembre 2008) che, contrariamente a quanto previsto dal vigente T.U. ambientale, non considera rifiuti le materie fecali e agro-forestali utilizzate nell’attività agricola o per la produzione di energia, sempre che non rappresentino un rischio per la salute o l’ambiente.  Rammentiamo che i sottoprodotti e rifiuti di origine animale (tra cui lo stallatico), in quanto disciplinati dal reg. 1774/02, sono esclusi dalla direttiva rifiuti tranne in caso di loro utilizzo in impianti di compostaggio o di produzione di biogas, essendo considerato detto impiego un’operazione di trattamento dei rifiuti.
Un’ultima informazione riguarda la pubblicazione nella GURI (Supplemento al n. 294 del 17.12.08) del d.p.c.m. 2.12.08 concernente l’approvazione del nuovo modello MUD con relative istruzioni che aggiorna e va a sostituire, per le dichiarazioni da presentare entro il 30.4.09,  il modello finora utilizzato.  
 

Estratto della Legge 30 dicembre 2008 n. 205 (pubblicata nella G. U. del 30 dicembre) inerente alla gestione dei rifiuti agricoli.
Art. 4-quinquies. Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 193, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.»;
b) all'articolo 212, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non e' comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione».