Novità: esenzione temporanea per gran parte dell'ortofrutta fresca

Novità importante per i prodotti ortofrutticoli. La legge di conversione aggiunge un nuovo comma 2-bis: in attesa degli orientamenti della Commissione europea sui prodotti che necessitano di imballaggio (art. 25, par. 6, PPWR, attesi entro il 12 febbraio 2027), l'obbligo di compostabilità non si applica alle confezioni sotto 1,5 kg dei seguenti prodotti freschi preconfezionati:

Frutta: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine; uva da tavola, fragole, lamponi, more, ribes, mirtilli e mini-kiwi; kiwi, frutti della passione, fichi delle varietà più delicate, fichi d'India, pitaya e avocado; pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo; cachi.

Ortaggi: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e baby leaf; broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia; pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine; fagiolini con baccello; patate, ravanelli e carote; asparagi, rabarbaro e porri; pomodorini, mini-cetrioli e altri ortaggi piccoli e fragili.

Inoltre: erbe aromatiche fresche, funghi coltivati, frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo.

Un'altra modifica di interesse per le aziende: la sanzione non si applica all'operatore che dimostri di aver acquistato gli imballaggi sulla base di idonea documentazione di conformità fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore. Resta escluso chi era a conoscenza della non conformità o quando questa era evidente. È quindi buona prassi conservare le dichiarazioni dei fornitori.

Per le aziende agrituristiche con alloggio, la legge precisa inoltre che le confezioni monodose di cosmetici nelle camere possono restare in uso se anche il prodotto contenuto è certificato biodegradabile e compostabile.

Confagricoltura condivide lo spirito del comma 2-bis, che dà maggiore certezza agli operatori nell'immediato. Segnala però che, secondo alcune interpretazioni, la sospensione potrebbe far venire meno la decorrenza effettiva dell'obbligo dal 12 agosto 2026 per i prodotti elencati. Proprio quella decorrenza è la condizione posta dal PPWR per continuare a usare, anche dopo il 2030, confezioni sotto 1,5 kg in plastica compostabile. In altre parole, l'esenzione di oggi potrebbe costare la deroga di domani.

Per chiarire il punto servirà un approfondimento giuridico e, soprattutto, il riscontro della Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535.