Controlli anche su funzionalità attrezzature, impiego prodotti, smaltimento di residui e di imballaggi
Un capitolo molto importante della Condizionalità è quello sui “Fitofarmaci”, che comprende due Criteri di Gestione Obbligatori, il CGO 7 e il CGO 8.
Il CGO7 contiene gli obblighi già previsti gli anni precedenti, che qui ricordiamo:
· disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
· il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
· rispetto delle modalità d’uso previste dalle norme vigenti e indicate nell’etichetta;
· presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.
Inoltre ricorda che il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.
Il CGO 8 aggiunge i seguenti obblighi, già previsti dalle disposizioni di legge, ma che ora diventano elementi di controllo anche ai fini dei pagamenti della Pac.
a) Possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.
b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN. L’intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.
c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali;
d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell’allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.
Nella sostanza le aziende devono rispettare gli impegni relativi a:
– Stoccaggio dei prodotti fitosanitari (presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti);
– Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell’applicazione;
– Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
– Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell’irroratrice al termine del trattamento;
– Pulizia dell’irroratrice al termine della distribuzione.
– Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.
Per ulteriori dettagli è utile leggere l’estratto del decreto riportante le norme