Con Circolare n. 49115, emanata dal Coordinamento di Agea il 26 giugno 2023, viene disciplinato il calcolo degli utilizzi dei titoli PAC che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023. Come previsto dalla circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023, l’agricoltore deve chiedere nella domanda unica l’attivazione dei titoli PAC ed a tal fine deve dichiarare nella medesima domanda un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell’anno di domanda.

L’art. 12 del Decreto ministeriale del 23 dicembre 2022 (decreto aiuti diretti) stabilisce che la riserva nazionale è alimentata dagli importi corrispondenti a:

  1. a) titoli che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, compresi quelli non attivati nel biennio 2022-2023, in seguito all’applicazione:

– i) delle norme sull’agricoltore in attività;

– ii) dei requisiti minimi;

  • b) titoli non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nel determinare quali titoli, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai titoli di proprietà e di valore più basso;
  • c) titoli restituiti volontariamente dagli agricoltori;
  • d) titoli indebitamente assegnati;
  • e) titoli restituiti alla riserva ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6, del DM 23 dicembre 2022.
  • L’utilizzo dei titoli si calcola prendendo in considerazione il portafoglio titoli dell’agricoltore e non l’utilizzo del singolo titolo. Infatti, gli specifici titoli che sono restituiti alla riserva nazionale secondo i criteri di seguito definiti, sono individuati avendo riguardo al portafoglio titoli dell’agricoltore al momento in cui avviene il calcolo dell’utilizzo dei titoli, compresi i titoli oggetto di un trasferimento già eseguito nello stesso anno, qualora questi rispondano ai criteri sottostanti.
  • In particolare, nel determinare quali titoli detenuti dall’agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai titoli di valore più basso (si considera il valore relativo del titolo, rapportato ad un ettaro di superficie) e in caso di parità di valore tra tutti i titoli detenuti, sono restituiti con precedenza quelli con il numero identificativo progressivo più alto.

Qualora l’agricoltore detenga sia titoli in proprietà che in affitto, sono restituiti con precedenza alla riserva nazionale i titoli detenuti in proprietà, anche se di valore più alto.