È in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Salute che definisce i requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento. Il rafforzamento della biosicurezza è necessario per elevare il livello di prevenzione per il controllo e la eradicazione della peste suina africana. Sono previsti requisiti specifici di biosicurezza anche per le stalle di transito e i mezzi che trasportano suini.
Barriere (recinzioni, cancelli, muri di cinta o barriere naturali), accesso attraverso la zona filtro (personale), punto di disinfezione (mezzi) e accorgimenti per i locali di stabulazione dove sono detenuti gli animali che devono permettere una efficace pulizia e disinfezione degli stessi. Tra le misure gestionali, il decreto richiede appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall’azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell’ingresso in azienda e nei locali di stabulazione). E ancora, il divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati compresi quelli non funzionali all’attività dell’allevamento. Vietato il contatto con i suini in stabilimento nelle 48 ore successive alle attività venatoria.
Gli allevamenti già registrati in BDN hanno dodici mesi di tempo per adeguarsi. Il livello di biosicurezza raggiunto sarà verificato annualmente. Nel primo anno sarà controllato almeno l’1 per cento del totale delle aziende e almeno un terzo degli allevamenti semibradi.
Spetta all’azienda sanitaria locale la verifica del rispetto dei requisiti di biosicurezza, che può essere svolta anche nell’ambito delle attività previste dai programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino.
SCARICA DECRETO 28 giugno 2022- Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini https://bit.ly/3b9DyDr