Lo scorso 23 giugno è stato pubblicato il decreto legislativo n° 75 Testo unico in materia di coltivazione, raccolta, e prima trasformazione delle piante officinali, che sostituisce il regio decreto del 1931 ormai obsoleto ed inapplicabile.

Il decreto fornisce una definizione più moderna del concetto di pianta officinale. Inoltre è finalmente chiaro che la coltivazione delle piante officinali sarà un’attività libera per tutti gli agricoltori (per la legge del 1931 non era esattamente così). E altresì stabilito che la minima valorizzazione aziendale delle piante officinali, indispensabile per l’accesso al mercato, è a tutti gli effetti un’attività agricola.

Tra le lavorazioni aziendali si possono elencare il lavaggio, la defoliazione, la cernita, l’essiccazione, il taglio e l’estrazione di olii essenziali da piante fresche, tutte attività connesse con la coltivazione, senza le quali non è possibile commercializzare il prodotto.

Tutto questo è sempre stato fatto, ma con norme non chiare molte regioni e qualche ente pubblico di vigilanza chiedevano dichiarazioni o attestazioni vario tipo, non sempre pertinenti o facili da ottenere.

Le nuove disposizioni prevedono anche l’istituzione di registri varietali, che però rischiano di burocratizzare e ingessare un settore molto dinamico, grazie proprio alla grande varietà di specie coltivabili e delle loro variazioni naturali. Limitare questa possibilità potrebbe essere un freno all’espansione delle coltivazioni.

Il provvedimento non si applica quando la coltivazione riguarda piante officinali che rientrano nell’ambito di applicazione delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (D.P.R 9 ottobre 1990, n.309).

Per concludere possiamo dire che si tratta di una normativa attesa ed utile al settore che, tra le altre cose, prevede anche la redazione di un “Piano di Settore” e l’istituzione di un “Tavolo tecnico del settore delle piante officinali”, istituzioni nelle quali gli agricoltori sono rappresentati.