A partire dal 3 novembre 2010 è richiedibile il contributo per la rottamazione delle macchine agricole.
Il contributo è erogato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal venditore all’atto dell’acquisto dei seguenti beni, al netto dei costi di gestione secondo le seguenti modalità:
  a) per il 10% del costo di listino, a condizione che il concessionario o il venditore pratichi uno sconto di pari misura sul prezzo di listino, per l’acquisto di macchine agricole e movimento terra: attrezzature agricole portate, semiportate, attrezzature fisse, in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della stessa categoria di quelle sostituite;
  b) le macchine dovranno essere esclusivamente della stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% all’originale rottamato;
  c) entro quindici giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, il destinatario del contributo ha l’obbligo di demolire il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al concessionario o venditore che avrà cura di trasmetterne copia all’ente erogatore, a pena di decadenza dal contributo;
  d) nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del beneficiario del contributo, attestanti l’avvenuta demolizione.

Il contributo previsto dalla presente circolare non è cumulabile con altri benefici concessi sul medesimo bene dalle vigenti disposizioni.
L’importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 € erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000 € se l’azienda si trova in una zona svantaggiata.