Ricordiamo agli associati che le norme tributarie (art. 31 e 35 Dpr 917/86), prevedono l’esenzione dalle imposte sui redditi fondiari (Irpef ed Ires sui redditi dominicale e agrario) qualora, per eventi naturali si verifichi una perdita di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo, inteso questo come un insieme contiguo di particelle catastali, anche coltivate diversamente. Gli agricoltori, proprietari o affittuari, che per effetto della siccità ritengono di aver subito una perdita di almeno il 30% sull’insieme delle produzioni di uno o più fondi, per fruire dello sgravio fiscale devono presentare, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto, un’apposita denuncia all’Agenzia del Territorio (per la Provincia di Treviso – Via Piave 19 – 31100 – Treviso), indicando le particelle catastali che compongono il fondo interessato al fenomeno calamitoso ed il danno percentuale causato dalla siccità a ciascuna coltivazione praticata su di esso.
Si fa comunque presente che a partire dal 2012, il pagamento dell’IMU relativa ai terrei non locati assorbe già l’Irpef e le addizionali relative ai terreni stessi e pertanto la richiesta di sgravio per danni superiori al 30% diventa superflua agli effetti dell’Irpef sul reddito dominicale.
I Soci di Confagricoltura Treviso interessati a presentare la suddetta denuncia possono recarsi presso il proprio ufficio di zona o in sede, per chiedere la predisposizione della pratica.

Gli uffici dell’associazione sono a disposizione per ogni chiarimento.