Sono state approvate, da parte della Giunta Regionale del Veneto, le disposizioni in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli (click >>QUI<< per scaricare la Delibera) .

Per sottoprodotti della vinificazione si intendono:
– le vinacce provenienti da processi di vinificazione, comprendenti bucce, vinaccioli e raspi, con contenuto minimo di 2,8 di alcool anidro (effettivo e potenziale) ogni 100 Kg;
– le fecce di vino, con contenuti minimi di 4 litri di alcool anidro per 100 Kg, 45% di umidità.

Soggetti ammessi.
Qualsiasi persona fisica o giuridica che provvede alla trasformazione di uve, provenienti in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei vigneti di cui abbia il titolo di conduzione, a condizione che ottenga una quantità di vino complessiva non superiore a 4000 hl.
Tale limite non si applica nel caso in cui:
– i sottoprodotti vengano utilizzati nell’ambito dei processi di trattamento anaerobico per la produzione di biogas;
– i sottoprodotti vengano utilizzati nell’ambito dei processi di combustione per la produzione di energia.

Uso agronomico.
L’utilizzo dei sottoprodotti ai fini agronomici è ammesso sui terreni condotti dall’utilizzatore, come risultanti dal fascicolo aziendale, nei limiti di un quantitativo massimo annuo di 3 t/ha.
Non è ammesso lo spandimento dei sottoprodotti sui terreni interessati dall’applicazione di fanghi o effluenti di allevamento.
E’ fatto inoltre divieto di spandimento:
– entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua;
– sui terreni gelati, innevati, con frane in atto e sui terreni saturi d’acqua;
– tra il 15 novembre ed il 15 febbraio nelle zone designate vulnerabili ai nitrati.
Gli interventi di spandimento delle fecce e delle vinacce devono concludersi entro il termine del 31 dicembre dell’anno di inizio di ciascuna campagna vendemmiale.

Uso per la produzione di biogas.
L’impiego dei sottoprodotti deve essere effettuato in base alle disposizioni tecniche ed amministrative stabilite per l’utilizzo agronomico dei materiali che residuano dalla digestione anaerobica degli effluenti di allevamento.
Tra il gestore dell’impianto e il soggetto conferente i sottoprodotti deve essere sottoscritto preventivamente un “contratto di filiera per la fornitura di biomassa”.
I gestori degli impianti sono tenuti a compilare e consegnare al produttore un documento di conferimento e rilascio.
Nei casi in cui sia prevista la riconsegna al produttore del materiale rilasciato dall’impianto dopo il trattamento, per un successivo uso agronomico, il gestore dell’impianto è tenuto a consegnare al produttore il modello “Documento di rilascio”. Nel caso di conferimento ad impianti di altra Regione, il gestore dell’impianto dovrà consegnare un analogo documento con validità riconosciuta dalla Regione medesima .

Uso per la produzione di energia (combustione).
Nel caso di consegna ad impianti di altra Regione, il gestore dell’impianto dovrà consegnare al conferente un documento di riscontro dell’avvenuto conferimento, secondo le modalità definite dalla Regione in cui ricade l’impianto di trattamento.

Adempimenti.
I produttori che effettuano l’uso alternativo di fecce e vinacce sono tenuti a presentare apposita Comunicazione. La stessa scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e deve essere conservata per cinque anni.
A tal fine il dichiarante dovrà compilare e trasmettere via fax alla Provincia (0422 582499) e all’ICQRF (0438 60649) il modello “Allegato B” (click >>QUI<< per scaricarlo) almeno 4 giorni prima dell’inizio del periodo di smaltimento, indicando tutti i giorni nei quali è previsto lo svolgimento delle operazioni.
Nel caso di conferimento delle vinacce agli impianti di trattamento, la stessa Comunicazione va inviata almeno 4 giorni prima dell’inizio del periodo di conferimento e copia della Comunicazione dev’essere conservata nei “Registri Ufficiali di Cantina”.
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i produttori che ottengono annualmente un quantitativo di vino o di mosto inferiore a 25 hl.  
Sul registro di carico e scarico, tenuto dal produttore, dovrà essere annotato lo scarico della feccia o della vinaccia destinate all’uso alternativo il giorno stesso in cui si effettua l’operazione. Nella colonna “descrizione” dello stesso registro dovranno essere riportati la data e il riferimento della comunicazione effettuata.

Fai click sui collegamenti per scaricare la nuova DGR, l'allegato A e l'allegato B.

Sono esonerati coloro che ottengono un quantitativo di vino o mosto inferiore a 25 hl.
Le disposizioni sono da considerarsi valide solo per la campagna vendemmiale 2009-2010.
Gli allegati A e B sostituiscono totalmente i precedenti allegati del DPRG 155/2009.

Chi può beneficiarne:  sia i produttori che trasformano le uve provenienti dai vigneti di cui abbiano titolo di conduzione sia i produttori/acquirenti che trasformano le uve provenienti per i 2/3 dai vigneti di cui abbiano titolo di conduzione e per 1/3 da vigneti di altri soggetti, a condizione che si ottenga una quantità di vino non superiore a 2.000 hl.
Cosa può essere sparso: per “sottoprodotti” della lavorazione dell’uva si intendono le vinacce provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione, comprendenti bucce, vinaccioli e raspi con un contenuto minimo di 2,8 di alcool anidro ogni 100 Kg; NON è compresa la feccia.
Usi alternativi dei sottoprodotti:
–          uso agronomico con funzione ammendante nei TERRENI  A VIGNETO dai quali i sottoprodotto sono stati generati nel limite max di 30 qli/Ha. Prima dell’utilizzo agronomico i produttori debbono effettuare la denaturazione delle vinacce con cloruro di litio (5-10 gr/hl) o sale pastorizio alla dose di 1Kg/q di vinaccia)
–          trattamento di digestione anaerobica per la produzione di biogas: in miscela con altre biomasse animali o vegetali nell’ambito dei processi di digestione anaerobica con ottenimento di biogas e successiva valorizzazione energetica
–          combustione per l’ottenimento di energia elettrica o termica
Quali terreni possono essere utilizzati:  terreni in conduzione all’azienda non interessati dall’applicazione di fanghi o di altri residui di comprovata utilità agronomica, nonché sui terreni interessati dalla distribuzione di effluenti di allevamento o di reflui oleari. È fatto divieto di distribuzione nei seguenti casi: a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua, b) sui terreni gelati, c) tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno nelle zone designate vulnerabili ai nitrati.
Termine ultimo per lo spandimento: 31 dicembre 2009 con esclusione delle uve destinate all’appassimento per le quali il termine può protrarsi oltre il 31/12/2009
Modelli:
–          per chi fa un uso agronomico dei sottoprodotti: ALMENO 2 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DI CIASCUN SPANDIMENTO IN CAMPO dovrà essere trasmessa via fax la comunicazione (allegato B al decreto) alla Provincia di competenza (Treviso n. 0422/582499) ed all’ICQ di competenza (Conegliano n. 0438/60649). (ogni volta che di vuole spandere bisogna mandare i fax)
–          per chi fa un uso dei sottoprodotti per la produzione di biogas o per l’ottenimento di energia dovrà essere inviata la comunicazione (allegato B al decreto) ALMENO 2 GIORNI PRIMA di ciascuna consegna. I fax devono essere conservati da parte del produttore unitamente al modello di “Registro di conferimento e rilascio” che è l’allegato C1 alla DGR 2439/2007 che danno i gestori degli impianti di digestione anaerobica ai produttori e al modello “Documento di rilascio” che è l’allegato C2 alla DGR 2439/2007 nel caso in cui ci sia riconsegna al produttore dei sottoprodotti dopo il trattamento.