Confermate per l’annualità 2019 le deroghe alle fermentazioni fuori periodo vendemmiale, previste dall’articolo 10 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.

In particolare si ricorda:

  • per i vini a Denominazione di origine o Indicazione geografica che prevedono nei propri disciplinari le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrappressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019;
  • per il vino a Denominazione di origine protetta Colli di Conegliano “Torchiato di Fregona” le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite entro il 31 agosto 2019
  • per i vini senza Denominazione di origine o Indicazione geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati e riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019.