Con il DM n. 5811 del 26 ottobre 2015  erano state previste 2 date distinte per la compilazione dei quadri della dichiarazione di raccolta uve e di produzione vino: entro il 15 novembre dovevano essere compilati i quadri relativi alla raccolta e rivendicazione delle uve, mentre entro il 15 dicembre dovevano essere compilati i restanti quadri relativi alla produzione di vini e mosti.

Ora è stato disposto che il solo anno 2016 la suddetta divisione delle date non si applica. Infatti sia i quadri relativi alla raccolta e rivendicazione delle uve che i restanti quadri relativi alla produzione di vini e mosti, potranno essere compilati tutti entro la sola data del 15 dicembre.

Soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni di raccolta e di produzione vino