Il Decreto Ministeriale di modifica del DM n.12272 del 15 dicembre 2015 sulla gestione delle autorizzazioni agli impianti vitati è stato approvato nei giorni scorsi ed è pubblicato sul sito MIPAAF. L’articolato introduce alcuni elementi correttivi che riportiamo di seguito.

  1. Introduzione della garanzia di una superficie minima di assegnazione alle Regioni pari a 10 ettari (novità finalizzata, a quanto appreso per le vie brevi, solo per la regione Valle d’Aosta).
  2. Introduzione di tre criteri di priorità che ciascuna regione può adottare:
  • per le ONLUS che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità
  • per le superfici soggette a specifici vincoli naturali o di altro tipo, ovvero caratterizzate da uno o più di questi requisiti: superfici soggette a siccità (con rapporto fra precipitazione ed evapotraspirazione inferiore a 0,5); con scarsa profondità radicale (inferiore a 30 cm); con problemi di tessitura e pietrosità del suolo; con forte pendenza (superiore almeno al 15%); ubicate in zona di montagna (almeno sopra i 500 m, altipiani esclusi); in piccole isole (con superficie massima di 250 km2).
  • per le superfici interamente biologiche da almeno 5 anni
  1. Inserimento di un limite massimo per domanda di 50 ettari con possibilità da parte delle Regioni di individuare soglie inferiori.
  2. Nel caso di richieste superiori alla superficie disponibile, le Regioni possono rilasciare a tutti i richiedenti una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari . La scelta sarà effettuata entro 10 giorni dopo la chiusura delle domande.

L’applicazione dei criteri di priorità resta facoltativa per le Regioni, in caso non volessero applicare nessuno dei tre criteri la ripartizione verrebbe fatta pro-quota.

Per il solo anno 2018, il MIPAAF destina la superficie non assegnata nell’annualità 2017 ai richiedenti le autorizzazioni per superfici situate all’interno delle zone del cratere del sisma 2016/2017 e della zona infetta da Xylella fastidiosa (esclusi i 20 km contigui alla zona cuscinetto).

Infine, allo scopo di evitare fenomeni speculativi, il Decreto introduce il criterio per cui l’estirpazione di un vigneto impiantato su un terreno in affitto da origine ad una autorizzazione al reimpianto – in una regione diversa da quella dove è avvenuto l’estirpo- solo dopo aver maturato 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione. Si specifica tale restrizione non si applica in maniera retroattiva quindi non vale per “gli atti di trasferimento già in atto registrati prima dell’entrata in vigore e per i quali è stata già effettuata l’estirpazione ovvero sia stata data la comunicazione di intenzione di estirpo”.

Si evidenzia che questa ultima clausola che salvaguarda anche i produttori delle Regioni che prevedono un iter uguale o superiore a sessanta giorni per la procedura di estirpazione dei vigneti, è stata richiesta da Confagricoltura che ha denunciato le criticità in essere in talune Regioni e l’impossibilità di rispettare la tempistica indicata dal decreto.

Il testo ad ogni modo entrerà in vigore dopo registrazione alla Corte dei Conti e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.