Le autorizzazioni di nuovo impianto (bando nazionale 2023) e le autorizzazioni da conversione di ex diritti non ancora utilizzate o utilizzate parzialmente sono state prorogate al 31/07/2026 ai sensi del Reg. UE n. 471/2026.
Il medesimo Reg. UE n. 471/2026 prevede che i produttori titolari di un’autorizzazione di nuovo impianto valida, concessa prima del 1° gennaio 2025, possano evitare le sanzioni di cui all’art. 90 bis, paragrafo 4, comunicando all’autorità competente la propria intenzione di non avvalersene, prima della scadenza dell’autorizzazione e comunque entro il 31 dicembre 2026.
Sollecitiamo quindi le ditte a utilizzare le autorizzazioni di nuovo impianto bando 2023 entro il 31 luglio 2026 oppure a rinunciarvi secondo le modalità contemplate.
In caso di mancato utilizzo o di mancata rinuncia nei termini, si applicano le sanzioni previste dall’art. 69, comma 3, del Testo Unico del Vino (Legge n. 238/2016):
a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;
b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;
c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l’autorizzazione Si precisa che, per superfici non utilizzate inferiori a un ettaro, non è ammessa la riduzione proporzionale della sanzione.
