Si ripropone la notizia agli interessati  in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi  di vinificazione.
Si ricorda, ad integrazione,   che  la Giunta Regionale  del Veneto ha  stabilito   che il limite di 4.000  Hl, previsto all’art. 1 lettera A della delibera n. 1348/2011, non si applica nel caso di produttore che trasformi esclusivamente uve ottenute dai vigneti di cui abbia il titolo di conduzione.

———————-Notizia del 25/08/2011—————————————-

Sono state approvate, da parte della Giunta Regionale del Veneto, le disposizioni in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli (click >>QUI<< per scaricare la Delibera) .


Per sottoprodotti della vinificazione si intendono:
– le vinacce provenienti da processi di vinificazione, comprendenti bucce, vinaccioli e raspi, con contenuto minimo di 2,8 di alcool anidro (effettivo e potenziale) ogni 100 Kg;
– le fecce di vino, con contenuti minimi di 4 litri di alcool anidro per 100 Kg, 45% di umidità.


Soggetti ammessi.
Qualsiasi persona fisica o giuridica che provvede alla trasformazione di uve, provenienti in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei vigneti di cui abbia il titolo di conduzione, a condizione che ottenga una quantità di vino complessiva non superiore a 4000 hl.
Tale limite non si applica nel caso in cui:
– i sottoprodotti vengano utilizzati nell’ambito dei processi di trattamento anaerobico per la produzione di biogas;
– i sottoprodotti vengano utilizzati nell’ambito dei processi di combustione per la produzione di energia.


Uso agronomico.
L’utilizzo dei sottoprodotti ai fini agronomici è ammesso sui terreni condotti dall’utilizzatore, come risultanti dal fascicolo aziendale, nei limiti di un quantitativo massimo annuo di 3 t/ha.
Non è ammesso lo spandimento dei sottoprodotti sui terreni interessati dall’applicazione di fanghi o effluenti di allevamento.
E’ fatto inoltre divieto di spandimento:
– entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua;
– sui terreni gelati, innevati, con frane in atto e sui terreni saturi d’acqua;
– tra il 15 novembre ed il 15 febbraio nelle zone designate vulnerabili ai nitrati.
Gli interventi di spandimento delle fecce e delle vinacce devono concludersi entro il termine del 31 dicembre dell’anno di inizio di ciascuna campagna vendemmiale.


Uso per la produzione di biogas.
L’impiego dei sottoprodotti deve essere effettuato in base alle disposizioni tecniche ed amministrative stabilite per l’utilizzo agronomico dei materiali che residuano dalla digestione anaerobica degli effluenti di allevamento.
Tra il gestore dell’impianto e il soggetto conferente i sottoprodotti deve essere sottoscritto preventivamente un “contratto di filiera per la fornitura di biomassa”.
I gestori degli impianti sono tenuti a compilare e consegnare al produttore un documento di conferimento e rilascio.
Nei casi in cui sia prevista la riconsegna al produttore del materiale rilasciato dall’impianto dopo il trattamento, per un successivo uso agronomico, il gestore dell’impianto è tenuto a consegnare al produttore il modello “Documento di rilascio”. Nel caso di conferimento ad impianti di altra Regione, il gestore dell’impianto dovrà consegnare un analogo documento con validità riconosciuta dalla Regione medesima .


Uso per la produzione di energia (combustione).
Nel caso di consegna ad impianti di altra Regione, il gestore dell’impianto dovrà consegnare al conferente un documento di riscontro dell’avvenuto conferimento, secondo le modalità definite dalla Regione in cui ricade l’impianto di trattamento.



Adempimenti.
I produttori che effettuano l’uso alternativo di fecce e vinacce sono tenuti a presentare apposita Comunicazione. La stessa scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e deve essere conservata per cinque anni.
A tal fine il dichiarante dovrà compilare e trasmettere via fax alla Provincia (0422 582499) e all’ICQRF (0438 60649) il modello “Allegato B” (click >>QUI<< per scaricarlo) almeno 4 giorni prima dell’inizio del periodo di smaltimento, indicando tutti i giorni nei quali è previsto lo svolgimento delle operazioni.
Nel caso di conferimento delle vinacce agli impianti di trattamento, la stessa Comunicazione va inviata almeno 4 giorni prima dell’inizio del periodo di conferimento e copia della Comunicazione dev’essere conservata nei “Registri Ufficiali di Cantina”.
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i produttori che ottengono annualmente un quantitativo di vino o di mosto inferiore a 25 hl.  
Sul registro di carico e scarico, tenuto dal produttore, dovrà essere annotato lo scarico della feccia o della vinaccia destinate all’uso alternativo il giorno stesso in cui si effettua l’operazione. Nella colonna “descrizione” dello stesso registro dovranno essere riportati la data e il riferimento della comunicazione effettuata.