Si riporta il collegamento per scaricare il testo del progetto di legge n.340/2013, di iniziativa della Giunta regionale, approvato dalla IV Commissione consiliare e portato alla discussione del Consiglio regionale. Questo testo è stato approvato dal Consiglio regionale nella riunione di ieri pomeriggio, con le seguenti modifiche:
– la percentuale di prodotto di provenienza aziendale nella ristorazione è stata portata a 65% in pianura e 35% in montagna.
– i centri benessere, contrariamente alle piscine, sono riservati alle persone pernottanti e ad essi si applica la normativa generale in materia, ivi compreso l’obbligo della presenza di un’estetista qualora vi sia la sauna.
– Fra i comportamenti sanzionati è stata inserita l’opposizione (è da ritenersi solo se immotivata), da parte del titolare, all’accesso in azienda delle autorità di controllo.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.27 del progetto di legge ora diventato legge, le nuove norme riguardanti il numero di pasti somministrabile e le sanzioni troveranno applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento di attuazione approvato dalla Giunta regionale.
Si conclude così una lunga e faticosa battaglia sindacale che ha visto il fronte agrituristico compatto in tutte le sue componenti. La nuova legge offre delle possibilità fino ad ora insperate; in particolare, nella ristorazione, il numero di posti a sedere sarà quello consentito dall’autorizzazione igienico-sanitaria e il numero massimo di pasti quello individuato dal piano agrituristico.
Fra le altre novità introdotte dalla nuova legge rispetto alla l.r. n.28/2012, si confermano le seguenti:
– le cosiddette attività ricreative e culturali e le fattorie didattiche vengono fatte rientrare nella categoria turismo rurale, così come gli assaggi a scopo promozionale di cantine, oleifici e birrifici; il turismo rurale può essere praticato anche dall’agricoltore sprovvisto di autorizzazione agrituristica ma viene avvicinato all’agriturismo per quanto riguarda la disciplina, venendo così incontro alla richiesta delle Province.
– Il corso di formazione ha validità quinquennale e deve essere rinnovato con un aggiornamento solo se entro il quinquennio non è stata avviata l’attività agrituristica.
– Le piscine dovranno sottostare all’accordo Ministero-Regioni del 2003 solo se non riservate agli ospiti pernottanti.
– L’obbligo di adeguamento alle norme sulle barriere architettoniche è previsto a carico delle aziende che hanno più di 10 posti letto, mentre la l.r. n.28/2012 lo prevedeva a carico delle aziende con più di 6 posti letto.