Sul B.U.R. Veneto n. 46 dell’8 maggio 2015 è stata pubblicata la D.G.R. n. 613 del 21.04.2015 con cui si apportano modifiche e integrazioni alla D.G.R. numero 1483 del 05.08.2014 relativamente alle disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell’attività agrituristica

Riportiamo, qui di seguito, esclusivamente il testo della deliberazione in cui sono puntualmente elencate le modificazioni e integrazioni introdotte.
Ricordiamo che gli allegati A (disposizioni generali per le attività agrituristiche), B (manuale operativo per l’agriturismo), C (modello SCIA – segnalazione certificata di inizio attività) e D (modello cartellino prezzi), che fanno parte integrante della D.G.R. 613/2015, contengono il testo normativo in vigore e sono scaricabili, insieme alla D.G.R. dal Sito Regionale – BUR.

D.G.R. del Veneto n. 613 del 21.04.2015
[…]
delibera

1. di approvare, per le motivazioni e valutazioni riportate nelle premesse, le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014 destinate a fornire elementi di precisazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui alle legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”;
2. di apportare all’Allegato A della deliberazione n. 1483/2014 le modificazioni ed integrazioni concernenti:
    a) la somministrazione di pietanze utilizzando carne di ungulati selvatici per le aziende agrituristiche ubicate nelle aree di montagna di cui all’Allegato A alla legge regionale 8 agosto 2014,
    n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”;
    b) la possibilità di somministrare pietanze utilizzando carne di cinghiale per le imprese agrituristiche ubicate nei comuni facenti parte dell’area del Parco Regionale dei Colli Euganei di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei”;
    c) l’utilizzo degli edifici che possono essere destinati alle attività agrituristiche e cioè i fabbricati ubicati nel fondo su cui l’impresa esercita la propria attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica del fondo stesso e collocati anche in corpi separati dal centro aziendale. Sono utilizzabili i fabbricati rurali o parte di essi non più necessari alle attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento e connesse, nella disponibilità dell’azienda agricola alla data di presentazione della documentazione per il riconoscimento o per la variazione del piano agrituristico;
    d) l’utilizzo della casa di abitazione a servizio dell’azienda agricola che, ai sensi dell’articolo 44, comma 4, lett. a bis) della legge regionale n. 11 del 2004, può essere ampliata a fini agrituristici entro il limite massimo di 1.200 mc, nonché gli edifici rurali di pregio nella disponibilità dell’impresa agricola – quali le ville venete, gli edifici e complessi di valore monumentale testimoniale e gli altri edifici classificati negli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. 10 Tutela dei beni culturali e ambientali della LR n. 24/1985 o degli articolo 13 e 43 e della LR n. 11/2004 – nel rispetto delle disposizioni dello strumento urbanistico comunale e delle eventuali limitazioni e previsioni dei competenti organi di tutela per gli edifici vincolati;
3. di eliminare l’inciso “In via presuntiva, il numero minimo di pasti equivalenti nell’anno è determinato da ps x 120”, riportato a pagina 1/7 dell’Allegato B alla deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014, nonché di apportare allo stesso la correzione di taluni refusi letterali;
4. di adottare, conseguentemente alle modifiche ed integrazioni di cui ai punti 2 e 3, e alla revisione di una serie di refusi, i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
    •  Allegato A denominato “Disposizioni generali per l’attività agrituristica” che sostituisce integralmente il precedente Allegato A della deliberazione n. 1483/2014 che si intende abrogato;
    •  Allegato B denominato “Manuale operativo per l’agriturismo”, composto di n. 4 schede tecniche che sostituisce integralmente il precedente allegato B della deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014 che si intende anch’esso abrogato;
5. di approvare lo schema di modello di segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – delle imprese agrituristiche secondo lo schema riportato nell’Allegato C, parte integrante della presente deliberazione, stabilendo che il modello di SCIA sia inserito quale modello unico dello sportello “Impresa in un giorno” e notificato, per un suo pieno utilizzo ai comuni che ancora non aderiscono a tale sistema informatizzato;
6. di approvare lo schema di modello cartellino prezzi di cui all’Allegato D con l’indicazione dei prezzi massimi e dei periodi di apertura che le imprese agrituristiche che svolgono attività di ospitalità in alloggi sono tenute ad esporre in modo ben visibile al pubblico e in ogni camera e unità abitativa;
7. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo ad apportare modificazioni ed integrazioni agli Allegati A, B, C e D che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni normative ed operative o a seguito dell’introduzione di procedure tecnico-amministrative di semplificazione per le imprese e per le amministrazioni interessate, limitatamente comunque ai soli aspetti applicativi non sostanziali;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e di inserirla nel sito web www.regione.veneto.it.