Con l’emanazione del D.M. 19-5-2016 n. 118 del Ministero dell’Ambiente (Gazz. Uff. 30 giugno 2016, n. 151), sono stati aggiornati i valori delle emissioni in atmosfera del  carbonio organico totale (COT) per gli impianti alimentati a biogas, disciplinati dalla parte V del Codice Ambientale (D.Lgs. 152/06).

Dopo un complesso iter di approvazione durato quasi due anni, durante i quali la proposta di decreto è passata al vaglio prima della Conferenza Unificata, poi del Consiglio di Stato e della Presidenza del Consiglio, ed infine della Corte dei Conti per la registrazione, il decreto è stato finalmente pubblicato lo scorso 30 giugno (Gazz. Uff. 30 giugno 2016, n. 151).
Il provvedimento rappresenta un importante risultato per le aziende agricole che producono energia elettrica mediante cogenerazione da biogas. Si ricorda, infatti, che nella quasi totalità dei casi, i motori a biogas non erano in grado di rispettare i limiti di emissione del carbonio organico totale (COT) previsti dal d.lgs. 152/06 a causa della previsione della misura della componente metanica.
Il decreto COT, è costituito da un unico articolo e modifica le tabelle riportate alle lettere a), b) e c) dell’allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente ai valori limite di emissione del parametro «carbonio organico totale (COT)» in caso di alimentazione a biogas di:
1. motori a combustione interna (tabella lett. a);
2. turbine a gas fisse (tabella lett. b);
3. altre tipologie di impianti di combustione (tabella lett. c).
In particolare, le sopra indicate tabelle vengono modificate aggiungendo alla voce «carbonio organico totale (COT)» l’esclusione del metano facendo salvi i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all’articolo 271, comma 5, che ne prevedano l’inclusione.
Il decreto dunque esclude la componente metanica dalla misura del COT facendo salve eventuali diverse prescrizioni che possono derivare, a livello regionale, dai programmi di qualità dell’aria.
Si segnala che tale specifica, che non era presente nella proposta di decreto approvata in sede di Conferenza Unificata, è stata richiesta dal Consiglio di Stato. Si ritiene, comunque, che tale modifica non rappresenti una particolare criticità poiché è comunque previsto che, in tale ambito, le regioni possano introdurre limiti e condizioni più restrittive nel recepimento della norma nazionale.
Come già accennato, il decreto, a fronte dell’esclusione della componente metanica, introduce una riduzione del valore del parametro COT che, nel caso dei motori a combustione interna, passa da 150 mg/Nm3 a 100 mg/Nm3.
Il decreto stabilisce, inoltre, che per gli impianti installati prima dell’entrata in vigore del regolamento (30 giugno 2016), i nuovi valori di emissione in atmosfera devono essere rispettati entro il 31 dicembre 2016.
A tal fine, fatti salvi gli impianti soggetti per i quali non è prevista l’autorizzazione alle emissioni (articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006), il gestore dello stabilimento richiede all’autorità competente l’aggiornamento dell’atto autorizzativo entro due mesi dall’entrata in vigore del decreto COT, indicando gli eventuali adeguamenti degli impianti. Se l’autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore assicura comunque la realizzazione degli adeguamenti ed il rispetto dei pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel nuovo regolamento, entro il 31 dicembre 2016; resta fermo il potere dell’autorità competente di provvedere all’aggiornamento anche successivamente alla scadenza di tali sessanta giorni.
L’aggiornamento delle autorizzazioni di carattere generale deve essere effettuato entro due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e i gestori autorizzati presentano una domanda di adesione entro il 15 novembre 2016 o nei più brevi termini stabiliti dall’autorizzazione stessa.
Il decreto specifica che fino all’adeguamento previsto dal regolamento si applicano i valori limite precedentemente autorizzati e, per gli impianti soggetti all’articolo 272 (Impianti e attività in deroga), comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i valori limite vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Di seguito si riportano le tabelle a), b), c), modificate dal decreto.

abc In relazione a quanto specificato, è opportuno monitorare che le Regioni non prevedano disposizioni più restrittive rispetto al DM COT e ciò con particolare riferimento alle regioni padane dove nei prossimi mesi saranno aggiornati i Programmi di qualità dell’aria in relazione all’obbligo di recepimento delle Linee guida per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività agricole e zootecniche.

Allegati

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