Pubblicato il decreto sul biometano

Con la pubblicazione del decreto 5 dicembre 2013 sulle modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del  gas naturale (GU n. 295 del 17-12-2013), si va a perfezionare il percorso normativo avviato con il d.lgs. 28 del 3 marzo 2011 con cui l’Italia ha recepito la direttiva comunitaria in materia di promozione dell’uso di energia da fonti  rinnovabili al 2020.
Il decreto, che dà finalmente attuazione all’articolo 21 del d.lgs. 28/11 “Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale”, rappresenta per il settore agricolo una concreta opportunità di sviluppo nella direzione della multifunzionalità delle aziende agricole, grazie all’utilizzo di colture non alimentari, sottoprodotti agricoli ed agroindustriali.
Il provvedimento interministeriale introduce più modalità di incentivazione del biometano in relazione alle possibili destinazioni (combustibile/carburante):

  1. nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale secondo specifiche modalità che saranno definite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, anche mediante carri bombolai;
  2. in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
  3. in impianti di distribuzione di metano per autotrazione.

Nel primo caso (immissione nella rete del gas naturale) il biometano può essere incentivato mediante i seguenti strumenti:

  1. vendita sul mercato del gas naturale gestito dal GME, ad un prezzo “speciale” determinato come differenza tra il doppio del prezzo del gas naturale riscontrato nel mercato di bilanciamento nel 2012 ed il prezzo medio mensile del gas nel medesimo mercato. Tale prezzo è inoltre funzione della capacità produttiva dell’impianto (sotto i 500 standard metri cubi/ora  il prezzo è maggiorato del 10% mentre sopra i 1000 standard metri cubi/ora è ridotto del 10%) e della tipologia di biomasse utilizzate (gli impianti di capacità superiore ai 250 standard metri cubi/ora devono utilizzare almeno il 50% in peso di biomasse classificate come sottoprodotti (di cui alla Tab. 1A del DM 6/7/2012) e/o rifiuti;
  2. ritiro da parte del GSE, ad un prezzo pari a quello del gas naturale riscontrato nel mercato di bilanciamento nel 2012 maggiorato del 10%. Prezzo che viene incrementato del 50% in caso di uso esclusivo di sottoprodotti e rifiuti. Tale incentivo si applica limitatamente ad impianti di capacità fino a 500 standard metri cubi/ora (capacità analoga ad un impianto a biogas di circa 2 MWe).

Nel secondo caso, gli incentivi sono rilasciati alla produzione elettrica secondo le modalità già stabilite dal DM 6 luglio 2012 se utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento (la durata dell’incentivo è di 20 anni).
Nel caso, infine, degli impianti di distribuzione di biometano per autotrazione è previsto il rilascio di certificati in immissione in consumo  (i certificati sono utilizzabili ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater, comma 2 del decreto legge 10/01/2006 n.2, convertito nella n. 81 del 11/03/2006 relativo all’immissione in consumo di una percentuale biocarburante a fronte dei quantitativi di carburante da fossile commercializzati); la durata dell’incentivo è di 20 anni.
In conformità all’articolo 33 del d.lgs. 28/11, al biometano, prodotto a partire da colture non alimentari (Tab. 1B del DM 6/7/2012), sottoprodotti o da frazione biodegradabile dei rifiuti, è riconosciuto un numero doppio di certificati in immissione (double counting); ciò in relazione all’elevato valore ambientale che viene riconosciuto a questo biocarburante.
La nuova normativa si applica agli impianti realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto nonché agli impianti a biogas entrati in funzione precedentemente e che utilizzano parte del biogas per la produzione di biometano, anche a seguito di incremento della capacità di produzione. Per questi ultimi però gli incentivi sul biometano sono ridotti del 60%, ad eccezione del caso in cui sia utilizzato in impianti di distribuzione di metano per autotrazione dove la riduzione è del 30%.
Per quanto riguarda il periodo di incentivazione questo è pari:

  • al periodo di diritto spettante ai nuovi, nel caso in cui l’impianto da riconvertire non benefici di incentivi sulla produzione elettrica;
  • al residuo periodo di diritto agli incentivi alla produzione di energia elettrica,  incrementato di cinque anni, nel caso in cui l’impianto da riconvertire benefici di incentivi sulla produzione elettrica.

Limitatamente ad impianti per la produzione di biometano di proprietà di aziende agricole, i diversi incentivi sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.
Il decreto è sicuramente un passo fondamentale nella direzione di uno sviluppo della filiera biogas-biometano ma per una completa attuazione delle disposizioni l’Autorità per l’energia elettrica e il gas dovrà definire le modalità di misurazione e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti; quadro regolatorio a cui seguirà la pubblicazione, da parte del GSE, delle procedure applicative dei diversi sistemi di incentivazione.

DM Biometano

Positive le semplificazioni introdotte dall’AEEG per il 2013. Al fine di ridurre gli adempimenti in capo ai piccoli produttori di energia elettrica, l’AEEG nel confermare l’aliquota dello 0.3 per mille, ha portato a 100 euro la soglia di esenzione dal pagamento (dai 12 euro del 2012), nonché ha stabilito l’esclusione dal versamento e dalla dichiarazione on-line per i soggetti che possiedono impianti di generazione elettrica con potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW.

Si informa che il 31 luglio scade il termine per il versamento del contributo di funzionamento  dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’anno 2013 a carico dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici.
In particolare, ai sensi della Determinazione dell’AEEG del 27 giugno 2013, 48/2013 – DAGR "Definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo all’onere per il funzionamento dell’autorità per l’energia elettrica e il gas per l’anno 2013 da parte degli operatori nei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici" sono tenuti al versamento del contributo i soggetti operanti nel settore dell’energia elettrica, iscritti nel registro delle imprese nell’anno precedente, che svolgono attività legate alla produzione e/o vendita di energia. Anche per il 2013 l’ammontare del contributo è calcolato nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi relativi all’anno 2012 risultanti dall’ultimo bilancio approvato.


A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcuni casi di ricavi assoggettati e non assoggettati all’obbligo del versamento del contributo.
Tra i ricavi assoggettati rientrano:
• ricavi derivanti da corrispettivi quali CCT e CTR
• ricavi derivanti da sbilanciamenti
• ricavi dalla produzione da impianti eolici
• ricavi derivanti dalla vendita di energia prodotta da impianti fotovoltaici
• ricavi derivanti da tariffa incentivante "Conto energia"
• ricavi derivanti da servizi di scambio sul posto (conto scambio)
• ricavi derivanti da vendita con tariffa onnicomprensiva
• ricavi derivanti da vendita di energia elettrica prodotta da altre fonti rinnovabili e assimilate


Non rientrano nel calcolo dei ricavi assoggettati:
• imposta sul valore aggiunto e ogni altra voce di natura fiscale
• l’energia elettrica per la quota destinata all’autoconsumo
• ricavi derivanti da certificati verdi
• ricavi per energia elettrica e termica a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante
• ricavi da produzione combinata di energia elettrica e termica quando il rapporto tra quantità di energia elettrica ed energia termica è inferiore a 1
• ricavi da trasporto, distribuzione e vendita di energia termica.


In riferimento alla definizione di ricavi si specifica che per un’azienda agricola, tassata sulla base delle risultanze catastali, il richiamo non può che riferirsi all’ammontare del fatturato annotato sui  registri IVA , (scritture contabili obbligatorie). Per quanto riguarda ,invece, la tariffa  incentivante, a seguito di chiarimenti avuti dall’autorità competente, si ritiene che il versamento della tariffa vada calcolato con riferimento alla data e all’importo del bonifico ricevuto.

Si evidenzia che in caso di somme del contributo uguali o inferiori a 100 euro, il suo versamento non è dovuto (nel 2012 la soglia di esenzione era fissata a 12 euro). Negli altri casi si deve procedere al pagamento entro il 31 luglio ed unicamente tramite bonifico sul conto corrente bancario aperto dall’Autorità presso il proprio Istituto cassiere:

Beneficiario:
Autorità per energia elettrica e il gas
P.za Cavour 5, 20121 Milano
(C.F. 97190020152)
IBAN: IT 02 D 05424 01601 000001006000
BANCA POPOLARE DI BARI


In sede di versamento dovrà essere specificata:
a. la causale “Contributo AEEG 2013 – ENERGIA”;
b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.


I soggetti obbligati al versamento, anche nel caso che esso non sia dovuto (contributo al di sotto della soglia di esenzione), devono inviare all’Autorità apposita dichiarazione on-line, entro il 15 settembre p.v., contenente i dati relativi alla contribuzione (soggetto che ha eseguito il versamento, la misura e la data di versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo), utilizzando unicamente il sistema informatico di comunicazione introdotto con deliberazione AEEG del 23 giugno 2008 – GOP 35/08 .

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi della Delibera 25 ottobre 2012 n. 443/2012/A  sulla semplificazione di obblighi di natura informativa, sono esclusi dalla dichiarazione on-line, oltre che dal versamento, i soggetti (famiglie e pmi) che possiedono impianti di generazione elettrica con potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW.

In fine, si segnala che per regolarizzare la posizione per gli anni pregressi è necessario richiedere all’AEEG, tramite e-mail (contributoaeeg@autorita.energia.it), l’apposito modulo cartaceo da compilare (uno per ogni anno evaso). L’importo da regolarizzare, comprensivo degli interessi legali maturati, che dovranno essere contestualmente corrisposti, dovrà essere pagato a mezzo bonifico bancario, facendo riferimento alle coordinate bancarie sopra riportate.

In sede di versamento dovrà essere specificata:
a. la causale "Contributo AEEG" con l’indicazione dell’anno di riferimento;
b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.


Gli interessi legali maturati devono essere calcolati secondo il seguente schema di calcolo:

(Contributo) x (n. giorni di ritardo) x tasso ufficiale di interessi legali
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36.500

Con la pubblicazione decreto “Conto Termico”, vengono incentivati interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
In particolare per il settore delle biomasse sono previsti incentivi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti a gasolio, olio combustibile, carbone e a biomassa, con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa.

In allegato l’approfondimento di Confagricoltura

Riportiamo in allegato due documenti della Dott.ssa Roberta Papili dell’Area Ambiente e Qualità di Confagricoltura, relativi alla normativa che regolamenta gli impianti fotovoltaici e gli impianti per lo sfruttamento delle biomasse a fini energetici.

Fai click QUI per scaricare il documento sul FOTOVOLTAICO

Fai click QUI per scaricare il documento sulle BIOMASSE e sul BIOGAS