Pubblicato il decreto sul biometano
Con la pubblicazione del decreto 5 dicembre 2013 sulle modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale (GU n. 295 del 17-12-2013), si va a perfezionare il percorso normativo avviato con il d.lgs. 28 del 3 marzo 2011 con cui l’Italia ha recepito la direttiva comunitaria in materia di promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili al 2020.
Il decreto, che dà finalmente attuazione all’articolo 21 del d.lgs. 28/11 “Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale”, rappresenta per il settore agricolo una concreta opportunità di sviluppo nella direzione della multifunzionalità delle aziende agricole, grazie all’utilizzo di colture non alimentari, sottoprodotti agricoli ed agroindustriali.
Il provvedimento interministeriale introduce più modalità di incentivazione del biometano in relazione alle possibili destinazioni (combustibile/carburante):
- nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale secondo specifiche modalità che saranno definite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, anche mediante carri bombolai;
- in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- in impianti di distribuzione di metano per autotrazione.
Nel primo caso (immissione nella rete del gas naturale) il biometano può essere incentivato mediante i seguenti strumenti:
- vendita sul mercato del gas naturale gestito dal GME, ad un prezzo “speciale” determinato come differenza tra il doppio del prezzo del gas naturale riscontrato nel mercato di bilanciamento nel 2012 ed il prezzo medio mensile del gas nel medesimo mercato. Tale prezzo è inoltre funzione della capacità produttiva dell’impianto (sotto i 500 standard metri cubi/ora il prezzo è maggiorato del 10% mentre sopra i 1000 standard metri cubi/ora è ridotto del 10%) e della tipologia di biomasse utilizzate (gli impianti di capacità superiore ai 250 standard metri cubi/ora devono utilizzare almeno il 50% in peso di biomasse classificate come sottoprodotti (di cui alla Tab. 1A del DM 6/7/2012) e/o rifiuti;
- ritiro da parte del GSE, ad un prezzo pari a quello del gas naturale riscontrato nel mercato di bilanciamento nel 2012 maggiorato del 10%. Prezzo che viene incrementato del 50% in caso di uso esclusivo di sottoprodotti e rifiuti. Tale incentivo si applica limitatamente ad impianti di capacità fino a 500 standard metri cubi/ora (capacità analoga ad un impianto a biogas di circa 2 MWe).
Nel secondo caso, gli incentivi sono rilasciati alla produzione elettrica secondo le modalità già stabilite dal DM 6 luglio 2012 se utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento (la durata dell’incentivo è di 20 anni).
Nel caso, infine, degli impianti di distribuzione di biometano per autotrazione è previsto il rilascio di certificati in immissione in consumo (i certificati sono utilizzabili ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater, comma 2 del decreto legge 10/01/2006 n.2, convertito nella n. 81 del 11/03/2006 relativo all’immissione in consumo di una percentuale biocarburante a fronte dei quantitativi di carburante da fossile commercializzati); la durata dell’incentivo è di 20 anni.
In conformità all’articolo 33 del d.lgs. 28/11, al biometano, prodotto a partire da colture non alimentari (Tab. 1B del DM 6/7/2012), sottoprodotti o da frazione biodegradabile dei rifiuti, è riconosciuto un numero doppio di certificati in immissione (double counting); ciò in relazione all’elevato valore ambientale che viene riconosciuto a questo biocarburante.
La nuova normativa si applica agli impianti realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto nonché agli impianti a biogas entrati in funzione precedentemente e che utilizzano parte del biogas per la produzione di biometano, anche a seguito di incremento della capacità di produzione. Per questi ultimi però gli incentivi sul biometano sono ridotti del 60%, ad eccezione del caso in cui sia utilizzato in impianti di distribuzione di metano per autotrazione dove la riduzione è del 30%.
Per quanto riguarda il periodo di incentivazione questo è pari:
- al periodo di diritto spettante ai nuovi, nel caso in cui l’impianto da riconvertire non benefici di incentivi sulla produzione elettrica;
- al residuo periodo di diritto agli incentivi alla produzione di energia elettrica, incrementato di cinque anni, nel caso in cui l’impianto da riconvertire benefici di incentivi sulla produzione elettrica.
Limitatamente ad impianti per la produzione di biometano di proprietà di aziende agricole, i diversi incentivi sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.
Il decreto è sicuramente un passo fondamentale nella direzione di uno sviluppo della filiera biogas-biometano ma per una completa attuazione delle disposizioni l’Autorità per l’energia elettrica e il gas dovrà definire le modalità di misurazione e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti; quadro regolatorio a cui seguirà la pubblicazione, da parte del GSE, delle procedure applicative dei diversi sistemi di incentivazione.