Anche quest’anno, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del c.c. devono assolvere all’obbligo di presentazione del MUD, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.
Per quanto riguarda il SISTRI, nel settore agricolo NON sono soggetti obbligati:

  • gli enti e le imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali non pericolosi;
  • gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con meno di 10 dipendenti;
  • gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti  speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con  meno  di  dieci  dipendenti;
  • indipendentemente dal numero di dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile, che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152del 2006;
  • indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e delle imprese da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, iscritti alla sezione speciale «imprese  agricole»  del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti  nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.

Maggiori dettagli nel documento riepilogativo predisposto da Confagricoltura Nazionale.

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