Si fornisce un aggiornamento sull’attività regolatoria portata avanti, in questi ultimi anni, dall’Autorità per l’Energia (AEEGSI) relativamente al teledistacco degli impianti eolici e fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 100 KW, collegati in media tensione per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

L’attività è partita ad agosto 2012 con l’approvazione (Delibera 344/2012/R/eel) dell’Allegato A 72 al Codice di Rete, predisposto da Terna, relativo alla “Procedura per la riduzione della generazione distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale” (RIGEDI).
Con un successivo provvedimento (Delibera 421/2014/EEL) l’Autorità ha poi approvato le modifiche apportate da Terna all’Allegato A72 al Codice di rete definendo altresì le tempistiche e modalità per l’adeguamento, alle prescrizioni di cui all’Allegato M alla Norma CEI 0-16 – Edizione III, degli impianti eolici e fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi alle reti di media tensione, per i quali la richiesta di connessione è stata presentata in data antecedente all’1 gennaio 2013.
Nello specifico, viene prevista l’implementazione di sistemi per garantire il teledistacco, cioè disconnessione comandata da remoto degli impianti dalla rete. Ogni produttore dovrà, su indicazione dell’impresa distributrice, implementare un sistema per ricevere da remoto (con un modem e una simcard) un segnale per disconnettere l’impianto dalla rete in situazioni di emergenza. L’impresa distributrice, a sua volta, dovrà predisporre un sistema centralizzato per inviare a tutti gli impianti connessi alla propria rete di media tensione (impianti dai 100 kW in su) il segnale per il distacco. Una procedura “di ultima istanza” che, in quanto tale, deve poter essere attivata quando si verifichino situazioni critiche per la sicurezza del sistema.
Con la delibera 79/2015/R/EEL del 26 febbraio 2015, l’Autorità ha poi completato la regolazione in materia. Ad oggi dunque, la regolazione sul teledistacco stabilisce che:
-le disposizioni di tele distacco riguardano gli impianti per i quali la richiesta di connessione è stata presentata in data antecedente all’1 gennaio 2013;
il sistema di teledistacco deve essere implementato entro il 31 gennaio 2016 o, per le installazioni che in quella data non siano ancora connesse, entro la data di entrata in esercizio dell’impianto;
– l’adeguamento dell’impianto è ad onere del titolare dell’impianto che, una volta effettuati i lavori, dovrà inviare all’impresa distributrice la comunicazione di avvenuto adeguamento;
i produttori che inviano la comunicazione di avvenuto adeguamento (da effettuarsi secondo le modalità definite dal distributore di rete) entro il 30 giugno 2015 hanno diritto ad un premio, pari a 800 euro per gli impianti dotati di tre o più sistemi di protezione d’interfaccia, 650 euro per gli impianti con due sistemi di protezione d’interfaccia o 500 euro per gli impianti con un solo sistema di protezione d’interfaccia.
– il premio viene erogato direttamente dall’impresa distributrice dopo le opportune verifiche sul corretto funzionamento del sistema di tele distacco (prove da remoto), entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione o entro il 31 ottobre 2015;
– il premio è dimezzato per comunicazioni effettuate tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2015;
– nei casi di mancato adeguamento, il distributore procede a darne segnalazione al GSE che procede alla sospensione dell’erogazione dell’incentivo; sospensione che viene revocata a seguito della successiva comunicazione da parte del distributore di eventuale adeguamento dell’impianto.
Per quanto riguarda, infine, la mancata produzione derivante dagli eventuali distacchi, non è previsto, al momento, alcun rimborso per i produttori almeno nel limite delle 60 ore equivalenti anno di distacco.