Deliberazione 29 maggio 2014 235/2014/A “Determinazione dell’aliquota del contributo per il funzionamento dell’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico dovuto per l’anno 2014 dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici”. Adempimenti dei produttori di energia da fonti rinnovabili.
Si ricorda che i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell’AEEGSI (autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico), entro il 31 luglio 2014 se iscritti nel registro delle imprese nell’anno precedente.
Si segnala che rispetto al 2013 il contributo è stato ridotto. L’aliquota 2014 per la determinazione del contributo è pari infatti a 0,28 per mille dei ricavi relativi all’anno 2013 risultanti dall’ultimo bilancio approvato (deliberazione AEEGSI del 29 maggio 2014 n.235/2014/A).
Anche per il 2014, il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 euro. In allegato le Istruzioni per la determinazione del contributo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcuni casi di ricavi assoggettati e non assoggettati all’obbligo del versamento del contributo.
Tra i ricavi assoggettati rientrano:
• ricavi derivanti da corrispettivi quali CCT e CTR;
• ricavi derivanti da sbilanciamenti;
• ricavi dalla produzione da impianti eolici;
• ricavi derivanti dalla vendita di energia prodotta da impianti fotovoltaici;
• ricavi derivanti da tariffa incentivante “Conto energia”;
• ricavi derivanti da servizi di scambio sul posto (conto scambio);
• ricavi derivanti da vendita con tariffa onnicomprensiva;
• ricavi derivanti da vendita di energia elettrica prodotta da altre fonti rinnovabili e assimilate.
Non rientrano nel calcolo dei ricavi assoggettati:
• imposta sul valore aggiunto e ogni altra voce di natura fiscale;
• l’energia elettrica per la quota destinata all’autoconsumo;
• ricavi derivanti da certificati verdi;
• ricavi per energia elettrica e termica a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante;
• ricavi da produzione combinata di energia elettrica e termica quando il rapporto tra quantità di energia elettrica ed energia termica è inferiore a 1;
• ricavi da trasporto, distribuzione e vendita di energia termica.
Inoltre, tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo, sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 15 settembre 2014, i dati relativi alla contribuzione. La comunicazione va effettuata anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto in quanto inferiore o uguale alla soglia di 100,00 euro.
Si ricorda che sono esonerati dalla comunicazione, oltre che dal versamento del contributo, i titolari di impianti di potenza fino a 100 kW.
Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione, previa iscrizione all’Anagrafica operatori dell’Autorità, è possibile utilizzare unicamente il sistema informatico disponibile sul sito internet dell’Autorità: https://sso.autorita.energia.it/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.autorita.energia.it%2Fraccolte-dati%2Fj_spring_cas_security_check.
Per i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e gas il contributo in questione deve essere versato tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario intestato all’Autorità:
Autorità per energia elettrica il gas e il sistema idrico
P.za Cavour 5, 20121 Milano
(C.F. 97190020152)
IBAN: IT 02 D 05424 01601 000001006000
BANCA POPOLARE DI BARI
In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA, la dicitura Contributo AEEGSI – ENERGIA 2014 e la ragione sociale (in mancanza della Partita IVA indicare il codice fiscale).
Per maggiori approfondimenti sui soggetti obbligati, le modalità di versamento del contributo, la regolarizzazione degli anni pregressi, ecc., si rimanda alle FAQ predisposte dall’AEEGSI e disponibili all’indirizzo http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-contributo11.htm.