Dalla fine del 2003 il libretto sanitario è stato sostituito con misure di autocontrollo e con un percorso di formazione cui devono comunque sottoporsi i titolari e il personale delle imprese che manipolano prodotti alimentari.
In pratica la legge distingue due gruppi:

gruppo 1 – chi non manipola alimenti.
A titolo d’esempio operatori dei seguenti settori: Imbottigliamento (cantinieri), lavapiatti, Vendita frutta/verdura, Venditori alimenti confezionati non deperibili, Mugnai, Personale degli asili e delle scuole materne che non manipola alimenti.

gruppo 2 – chi manipola alimenti anche per la vendita successiva.
La formazione è prevista per il personale addetto alla manipolazione degli alimenti, anche per successiva vendita. A titolo informativo di seguito sono elencate alcune delle attività per le quali vi è l’obbligo del percorso di formazione:
Cuochi; Aiuto cuochi; Pizzaioli; Catering; Camerieri; Pasticceri; Gelatieri; Gelatai; Pescivendoli; Pastai; Macellai; Lattiero Caseari; Macellatori; Sezionatori; Dolciumi sfusi; 4° Gamma; Alimentaristi; Baristi (sia che manipolino alimenti, sia che somministrino solo bevande o alimenti confezionati); Mungitori; Trasportatori che durante le fasi del trasporto possono entrare in contatto con alimenti non confezionati; Panificatori, ecc.
Sono coinvolti quindi Agriturismi, cantine con somministrazione di bevande, personale addetto alla mungitura.

Rilascio del libretto formativo:
Chi possedeva il libretto sanitario deve frequentare un corso di formazione autorizzato dalla Regione del Veneto; Il corso deve essere frequentato entro 2 anni dalla scadenza del libretto sanitario o dalla data di assunzione per quanto riguarda il personale dipendente o le nuove attività. Temporaneamente, sino allo svolgimento del corso, vale la consegna e sottoscrizione del documento "Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti" di cui all'allegato B (DDR 438/2004), quali nuove attività, neo assunti e stagionali.
Il corso ha una durata di tre ore al termine delle quali viene effettuata una verifica che consiste nella compilazione di un questionario composto da 15 domande a cui occorre rispondere correttamente almeno a 10 per poter superare la prova. In caso di esito positivo viene rilasciato un libretto formativo che attesta l’avvenuta formazione. Il libretto è personale e va conservato.

Rinnovo del libretto formativo:
In seguito con Decreto Dirigente Regionale n.388 del 09.08.2007: L.R. n. 41/2003, art. 1 "Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari” è stata modificata la tempistica relativa al rinnovo dei percorsi formativi/informativi e di autocontrollo con il prolungamento durata validità del corso da due a tre anni dalla data del rilascio. Quindi ogni tre anni è previsto l’aggiornamento della formazione per tutti gli operatori.
Sono esonerati dalla frequenza al percorso di formazione:
chi possiede uno dei titoli di studio indicati nella DDR n. 438/2004 (laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche ecc.), chi ha frequentato il corso di 120 ore previsto per l’attività di commercio di prodotti alimentari (LR n. 41/2003).

Confagricoltura Treviso, in collaborazione con ERAPRA del Veneto, organizza dei corsi di formazione per il personale addetto alla manipolazione degli alimenti.
Nella pagina  FORMAZIONE del sito di Confagricoltura Treviso, potete inserire le vostre esigenze formative, selezionando tra gli altri, anche questo corso alla voce "Produzione/vendita alimenti (Ex libretto sanit.)"