PIANO FAUNISTICO – VENATORIO REGIONALE 2014 – 2019
PROPOSTA – OSSERVAZIONI
  
Sul B.U.R. della Regione Veneto n° 75 del 30.8. 2013 è stato pubblicato l’avviso di deposito della proposta di piano adottata dalla Giunta Regionale.
La documentazione è costituita da:
       Proposta di piano faunistico venatorio regionale 2014 – 2019 – relazione e regolamento di attuazione;
       proposta di Piano faunistico – venatorio provinciale (Provincia di Treviso);
       valutazione di incidenza ambientale;
       rapporto ambientale;
       sintesi non tecnica;
       cartografie provinciali.
 
La documentazione è disponibile:
       presso la Provincia di Treviso – Settore Protezione civile Caccia pesca agricoltura – S. Artemio, Via Cal di Breda 116, Treviso.
 
Per quanto riguarda la Provincia di Treviso la presentazione della nuova pianificazione faunistico-venatoria avverrà in un incontro, aperto al pubblico, fissato per il giorno lunedì 30 settembre alle ore 16.30 presso l’auditorium di S. Artemio di Treviso.
 
Le osservazioni al piano potranno essere proposte entro il termine del 29 ottobre 2013.
 
Confagricoltura Treviso sta predisponendo le osservazioni nei confronti del piano faunistico venatorio della Provincia di Treviso. Confagricoltura Veneto ha già predisposto le prime osservazioni alla Pianificazione regionale.
Chiunque fosse interessato a proporre suggerimenti, considerazioni, proposte o censure al Piano è pregato di trasmetterle ai nostri uffici in modo da consentirci di riunirle in un unico documento organizzato.
 
Abbiamo dato una prima lettura della ponderosa documentazione che costituisce la proposta di Piano ed evidenziamo, qui di seguito, alcune considerazioni, seguendo la numerazione dei capitoli in cui è ripartito il piano stesso.
 
 
PROPOSTA DI PFV PROVINCIALE DI TREVISO
 
1. direttive generali di pianificazione.
Tra gli obiettivi generali, si enuncia al punto 5: ridurre i danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole a livelli di tollerabilità e sostenibilità economica, attraverso una corretta pianificazione territoriale; al punto 9 si indica come obiettivo quello di attenuare i livelli di conflitto e di “percezione negativa” nei confronti dell’attività venatoria da parte del mondo agricolo e dell’opinione pubblica in generale.
Gli obiettivi sono senz’altro condivisibili, ma vediamo se la normativa, che di seguito richiamiamo, è in grado di coglierli.
 
5. Istituti faunistici a gestione privata
gli istituti faunistici a gestione privata sono, per legge, le Aziende faunistico – venatorie, le Aziende agro-turistico-venatorie e i centri privati di riproduzione della fauna.
Sono tutti istituti di grande interesse per gli agricoltori in quanto consentono una gestione naturalistica e faunistica controllata e costituiscono (le agro-turistico-venatorie) un’opportunità di reddito integrativo a quello connesso all’esercizio alle attività tipicamente agricole.
La legge nazionale n° 157/92 garantisce questa possibilità agli agricoltori nei limiti del 15% del territorio agro-silvo-pastorale regionale. Attualmente questi istituti, in provincia di Treviso, rappresentano solo il 7,7% della TASP.
Il piano venatorio di Treviso propone una modifica della normativa per introdurre il limite del 15% a livello provinciale o sub-provinciale (probabilmente a livello di ATC);
In sede di “concessione traslativa” – propone il piano – la Provincia deve avere un ampio margine di discrezionalità fondato sulla necessità di contemperare attese e legittime aspettative del soggetto privato con quelle dei soggetti rappresentativi del regime pubblico di attività venatoria.
Non condividiamo la posizione della Provincia; riteniamo che debba essere garantita agli agricoltori la possibilità di costituire istituti venatori privati nella misura massima prevista dall’attuale normativa.
 
7. Ambiti territoriale di caccia (A.T.C.)
L’attuale piano F.V. suddivide il territorio di pianura in 13 ATC; la nuova pianificazione ne prevede 10.
Le organizzazioni agricole, in un documento unitario consegnato l’anno scorso alla Provincia avevano proposto la riduzione a 6, massimo 7 ATC, e ciò in considerazione dell’elevata perdita di terreno agricolo verificatasi in questi ultimi 10 anni a causa dell’ urbanizzazione e delle infrastrutture stradali.
 
8. Comprensori Alpini
L’attuale ripartizione del territorio della Zona Alpi è costituita da 39 riserve alpine. Il nuovo piano ne prevede il mantenimento, come peraltro suggerito, a suo tempo, anche dalle organizzazioni agricole. della Provincia di Treviso.
 
9. Danni da selvaggina e dall’esercizio venatorio
Il piano prevede una suddivisione delle competenze per l’erogazione degli indennizzi tra il Fondo regionale, la Provincia, gli ATC e Riserve Alpine e gli istituti venatori privaticon l’eliminazione dell’attuale Comitato provinciale di cui all’art. 28 della legge regionale.
L’agricoltore danneggiato, che oltretutto dovrà essere iscritto alla Camera di Commercio, essere munito di partita IVA e iscritto all’anagrafe regionale delle imprese del settore primario, a chi si dovrà rivolgere per ottenere il risarcimento?
 
10.1 Esclusione dei fondi rustici dall’esercizio dell’attività venatoria:
Il piano provinciale rimanda alla normativa contenuta nella proposta di piano regionale, che esamineremo in seguito.
 
13. Prescrizioni gestionali per i siti natura 2000
Il piano prevede che, nell’ambito dei siti natura 2000, le richieste relative ad aziende faunistico-venatoria, agro-turistico venatoria, Centri di produzione selvaggina, Campi di addestramento cani, appostamenti fissi, dovranno essere dotate, ove necessario, di specifica valutazione di incidenza.
Premesso che gli istituti venatori privati hanno normalmente un impatto sulla flora e sulla fauna largamente inferiore a quello dovuto alla libera caccia, per quale motivo agli istituti venatori è richiesta una valutazione di incidenza che non viene richiesta ai territori destinati alla libera caccia?
 
 
PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE
 
punto 7. ATC: statuto tipo
       per la composizione del Comitato direttivo si richiede che i rappresentanti delle componenti agricola e ambientalistica risiedano nell’ ATC: il requisito della residenza appare eccessivo (requisito peraltro non richiesto per i rappresentanti della componente venatoria)
        al Comitato direttivo dell’ ATC (art. 5 dello Statuto tipo) è affidato il compito di erogare contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria nonché i rimborsi previamente concordati ai fini della prevenzione dei danni.
           L’assegnazione di questo compito agli ATC è positiva, ma, in questo caso è necessario dotare gli ATC degli strumenti per svolgere questo importante compito e assegnare loro le risorse umane e finanziarie necessarie per poter svolgere questa fondamentale attività.          
 
punto 14.1 disposizioni generali ai fini del coordinamento della pianificazione F.V.
Si prevede che le richieste di nuove concessioni (per AFV e AATV) siano presentate all’inizio della pianificazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo piano F.V: si dovrebbe invece consentire la presentazione di nuove richieste durante tutto il periodo di vigenza del Piano; diversamente l’iniziativa dei privati rimarebbe bloccata per almeno 6 anni.
            
14.2 Aziende faunistico venatorie
Viene riproposta la misura dei cosidetti “corridoi”: per le aziende di nuova costituzione e per le parti modificate di aziende in essere alla data di scadenza del PFVR 2007/2012 (con esclusione delle AFV in zone Alpi) la Provincia fissa distanze, nella misura minima di 500 metri, tra Istituti privati venatori tra loro e tra questi e aree protette, oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura.
La misura, già contestata in passato, non trova – secondo noi – alcuna ragione ne legislativa ne tecnica di esistere.
 
16 Prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture
Il piano dà atto che il sistema di risarcimenti fin qui adottata non ha funzionato.
La proposta alternativa appare però confusa; si propone un coinvolgimento diretto degli ATC ma contemporaneamente si prevede una fase transitoria in cui le competenze vengano ripartite tra vari soggetti rendendo molto difficile la richiesta di risarcimento da parte dei danneggiati.
Nella proposta di piano si esclude inoltre il risarcimento nei confronti dei titolari di fondi chiusi e dei fondi sottratti alla caccia. Una previsione questa che tutto il sapore di una punizione nei confronti di questi soggetti che non gradiscono la presenza di cacciatori nei loro fondi.
 
16.2 criteri contributivi per i danni
Ancora una volta vengono proposti criteri di risarcimento decrescente in funzione dell’aumento del danno. Secondo noi si tratta di un criterio profondamente iniquo.
Danni ammessi a contributo dei fondi regionali:
Secondo il piano sono risarcibili i danni a frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto, purché alla base le piante siano munite di fascette protettive (shelter): sic!
Non sono ammessi a risarcimento gli impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria. Non siamo riusciti a comprendere il senso di questa limitazione.
            
18 Fondi sottratti all’attività venatoria
Premesso che, ai sensi dell’art. 15 c. 3 della L. 157/’92 il proprietario o conduttore del fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio della caccia deve inoltrare richiesta motivata al Presidente della Giunta Regionale entro il brevissimo termine di 30 giorni dalla pubblicazione del piano, la previsione del PFVR contiene aspetti positivi e negativi.
Positivi: tra le cause di esclusione viene citata l’esistenza di impianti di irrigazione a goccia, l’esistenza di fattorie didattiche e di agriturismi, di cooperative sociali agricole (ma devono essere necessariamente cooperative?), altre casistiche meritevoli di attenzione ( come norma di chiusura).
Negativi: le condizioni per l’accoglimento delle istanze sono correlate a limiti di compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria in gran parte discrezionali e non tanto a considerazioni oggettive circa l’ opportunità di escludere dall’area interessata dell’attività venatoria.
 
18.2 Fondi chiusi
I fondi chiusi esistenti devono essere notificati alla Provincia entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano, allegando alla notifica una cartografia digitalizzata: un ulteriore inutile onere burocratico, in tempi peraltro limitatissimi.
 
Nel ribadire che le considerazioni sopra esposte sono solo un primo contributo alla discussione, attendiamo dagli interessati indicazioni, osservazioni e proposte da sottoporre alla Regione e alla Provincia.