Come già noto per l’ampio risalto che ha avuto sulla stampa, il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il suo Ufficio legislativo, ha risposto ad un apposito quesito posto da Confindustria in ordine al rapporto tra la disciplina contenuta nell’art. 62 in materia di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari e quella contenuta nel D.Lgs. n. 192/2012 di attuazione della direttiva comunitaria 2011/7/UE in materia di transazioni commerciali.
Il parere del MISE, reso con nota del 26/03/2013, preso atto della diversa disciplina contenuta nei due interventi legislativi, conclude ritenendo che "sia in applicazione del generale criterio della successione delle leggi nel tempo, sia in applicazione del criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili, si può ragionevolmente ritenere che la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari di cui all’articolo 62 in questione, sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale, di derivazione europea, introdotta dal Decreto legislativo n. 192/2012, fermo restando che, in caso contrario, la medesima disciplina di cui all’art. 62 dovrebbe, in ogni caso, essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo".
In sostanza, il parere espresso dal suddetto dicastero non lascia margini di operatività
alcuna alla disciplina dettata dall’art. 62: essa o è stata abrogata da quella successiva
generale contenuta nel D.Lgs. n. 192/2012, o comunque va disapplicata in quanto contrastante con la direttiva comunitaria. Con conseguente caducazione anche delle sanzioni previste per una fattispecie (di illecito) non più in vigore.
Di tutt’altro avviso il Ministero delle Politiche Agricole.
Con una nota in data 2 aprile 2013, prot. n. 0003470 l’Ufficio Legislativo del MIPA risponde allo stesso quesito posto da Confindustria ribaltando il parere del MISE ed affermando le ragioni per cui si ritiene "la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di cui al ripetuto art. 62".
Il MIPA evidenzia che la disciplina contenuta nell’art. 62 per le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari è "speciale" ed in quanto tale insuscettibile di essere abrogata da una "generale" dettata per tutte le altre transazioni commerciali dalla normativa comunitaria. Peraltro, la stessa direttiva comunitaria fa espressamente salve le norme più favorevoli al creditore già in vigore in ciascuno stato membro, con ciò dovendosi escludere anche qualunque contrasto dell’art. 62 con quest’ultima.
Questo l’attuale quadro istituzionale. Non può inoltre non rilevarsi che l’Antitrust ha recentemente emanato una delibera con cui ha fissato le procedure istruttorie per dare esecuzione alle norme contenute nell’art. 62 in materia di accertamento degli illeciti ivi previsti e di applicazione delle sanzioni (Delibera 6 febbraio 2013, in G.U. n. 58 del 9.3.2013) con ciò ritenendo (si deve dedurre) l’art. 62 pienamente operante ed in vigore. Inoltre, va altresì evidenziato che l’art. 62 è stato modificato dalla L. 221/2012, entrata in vigore successivamente alla pubblicazione in Gazzetta del D.Lgs. n. 192/2012 sulle transazioni commerciali.
Questi pareri così discordanti, non giovano certo alle nostre imprese ed alimentano incertezze interpretative e di comportamento.
In attesa che il Governo o il Parlamento si attivino per dare una soluzione al problema, consigliamo alle aziende un atteggiamento di cautela che si traduce nel considerare l’art. 62 ancora vigente e nella sua piena operatività in ordine ai termini di pagamento, alla decorrenza degli interessi, al contratto scritto, al divieto di pratiche commerciali sleali, all’applicazione delle sanzioni cui al co. 5, 6 e 7 dell’art. 62 (su cui è intervenuto, come detto, il Regolamento dell’Antitrust). Un diverso approccio in questo momento di confusione potrebbe generare, in chi lo attua, conseguenze penalizzanti qualora prevalga la linea della piena operatività dell’art. 62.
Naturalmente, Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori sviluppi.